16 Novembre 2024 - 11:40

Saitta (M5S): “Previste sanzioni per i concessionari che hanno rapporti con soggetti non iscritti al Registro degli operatori”

Anche la Commissione Giustizia sta analizzando in questi giorni il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 per valutare i profili di propria competenza ed emettere il parere in

14 Novembre 2019

Anche la Commissione Giustizia sta analizzando in questi giorni il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 per valutare i profili di propria competenza ed emettere il parere in via consultiva alla Commissione finanze della Camera.

L’on. Eugenio Saitta del M5S, relatore del testo, ha ricordato: L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. Segnalo in particolare che ai sensi del comma 8 l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.

Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.

Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell’arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione.

L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale”.

 

PressGiochi

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