24 Novembre 2024 - 02:53

Roma. Il Tar Lazio conferma l’ordinanza del sindaco sui limiti orari al gioco

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha oggi respinto il ricorso di una sala gichi contro l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma del 6 giugno 2018,

21 Gennaio 2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha oggi respinto il ricorso di una sala gichi contro l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma del 6 giugno 2018, che disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.

 

Come ha spiegato il giudice amministrativo, “L’art. 50, comma 7, del T.U. Enti locali nell’elencare le competenze del Sindaco prevede che: “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”. In questo caso il potere è stato esercitato, sulla scorta di quanto indicato dall’Assemblea capitolina nel “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, approvato con delibera n. 31/2017, e, in particolare, del suo articolo 12.

La Corte Costituzionale ha affermato che “in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” e che “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”…

Copiosa giurisprudenza ha riconosciuto al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale.

 

 

Né, infine, sussiste- ha concluso il Tar –  alcun contrasto tra il citato “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” e la legge regionale n. 5 del 2013, come asserito da parte ricorrente, poiché il citato Regolamento ha l’espressa finalità, anche attraverso la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di “preservare e tutelare la salute pubblica” con il fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall’utilizzo delle dette apparecchiature e, pertanto, appare coerente con la ratio della normativa regionale che ha demandato al Consiglio regionale la predisposizione di un piano integrato socio-sanitario, per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP (Gioco d’Azzardo Patologico).

La finalità dell’ordinanza adottata dal Sindaco di Roma Capitale è, infatti, prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico e, in considerazione del chiaro tenore letterale delle premesse, non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità nell’ambito della materia «tutela della salute», così come non è contestabile che “al pari delle altre dipendenze, l ‟allontanamento del soggetto a rischio dalla fonte che genera il problema patologico rappresenta un efficace deterrente”.

 

Per il Tribunale amministrativo, inoltre, l’ordinanza è stata ancche correttamente motivata: “Nelle premesse dell’ordinanza si dà, infatti, contezza dei dati acquisiti, all’esito di un’attenta istruttoria condotta dall’Amministrazione capitolina. Ha fornito i dati tratti dal Sistema Informativo Regionale Dipendenze del Lazio presso i Ser.D (Servizi pubblici per le Dipendenze) delle ASL del Lazio relativi a persone in trattamento per problematiche relative al gioco d’azzardo patologico. Nella Relazione 2016 e nell’allegato focus descrittivo sui pazienti in trattamento per disturbo da gioco d’azzardo nei servizi Ser.D del Lazio e di Roma aggiornato al 2017, emerge un aumento progressivo del numero di soggetti in carico ai servizi di cura per le dipendenze del Lazio e di Roma; in particolar modo, dal grafico allegato al focus di cui sopra l’andamento temporale dei pazienti in trattamento presso i Ser.D di Roma e del Lazio negli ultimi 6 anni (2012-2017) mostra un aumento progressivo delle presenze nei servizi di cura passato, a Roma, dagli 82 casi del 2012 ai 323 casi del 2017, mentre nel Lazio si passa dai 165 casi del 2012 ai 613 del 2017”.

L’ordinanza gravata – conclude il Tar – ha una valenza fortemente preventiva, in quanto non mira solo a ridimensionare il fenomeno esistente, sia palese che sommerso e non registrato nei dati ufficiali, ma a evitare ulteriori casi di contrazione del vizio della ludopatia, in particolare tra le fasce più giovani di utenti, come dimostra il fermo degli apparecchi disposto negli orari di uscita dalle scuole”.

 

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