13 Gennaio 2025 - 19:44

Riscossione entrate Monopoli: pubblicato foglio avvertenze

E’ approvato il contenuto delle avvertenze relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli. Per la richiesta di informazioni

13 Giugno 2016

E’ approvato il contenuto delle avvertenze relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli.

Per la richiesta di informazioni e di riesame del ruolo di autotutela è possibile chiedere informazioni all’Ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”). A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo; l’istanza, tuttavia, non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.

 

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’Ufficio, indicato nella sezione: “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.

 

Il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt.18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Il Contribuente deve:

  • Intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
  • Notificare il ricorso all’Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all’addetto dell’Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario, o mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del sopra indicato Ufficio (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.
  • Notificare il ricorso all’Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o tramite Ufficiale giudiziario, o mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

 

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

  • La Commissione tributaria provinciale;
  • Le generalità del ricorrente;
  • Il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
  • Il rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
  • La residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
  • L’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato;
  • L’Ufficio e/o l’Agente della riscossione contro cui si ricorre;
  • Il numero della cartella di pagamento;
  • I motivi del ricorso;
  • La richiesta oggetto di ricorso;
  • l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente.
  • la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

 

Il Contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell’art. 192 del DPR n. 115/2002.

 

 

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

 

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