E’ approvato il contenuto delle avvertenze relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli. Per la richiesta di informazioni
E’ approvato il contenuto delle avvertenze relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli.
Per la richiesta di informazioni e di riesame del ruolo di autotutela è possibile chiedere informazioni all’Ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”). A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo; l’istanza, tuttavia, non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’Ufficio, indicato nella sezione: “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.
Il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt.18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).
Il Contribuente deve:
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
Il Contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell’art. 192 del DPR n. 115/2002.
Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
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