13 Novembre 2024 - 07:54

Riordino dei giochi: per la Ragioneria dello Stato la collaborazione tra ADM e GdF aumenterà il constrato al gioco illegale e alla criminalità organizzata

Approda in Senato la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato sulla delega fiscale che contiene il riordino dei giochi pubblici alla luce delle modifiche introdotte al testo durante il

24 Luglio 2023

Approda in Senato la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato sulla delega fiscale che contiene il riordino dei giochi pubblici alla luce delle modifiche introdotte al testo durante il passaggio alla Camera dei deputati:

  1. rafforzamento della collaborazione tra l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
  2. impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
  3. estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari;
  4. accesso ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati.

L’articolo 13- si legge nella relazione – reca i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici. In particolare il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, a partire dall’attuale modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, interverrà sulle disposizioni normative di settore che nel tempo si sono susseguite ed in taluni casi sovrapposte, onde assicurare effettività alle esigenze di tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, di contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali, nonché di prevenzione del riciclaggio, nel settore dei giochi pubblici, dei proventi derivanti da attività criminose.
L’oggetto tecnico dell’intervento normativo è quello di attribuire all’Autorità di Governo il compito di redigere, perfezionare, approvare e far emanare uno o più decreti legislativi che intervengano in modo armonico anche sul settore del gioco pubblico. Gli impatti finanziari di dettaglio delle singole discipline di settore potranno essere analiticamente quantificati solo successivamente alla redazione delle bozze dei decreti legislativi delegati; tuttavia, in linea di principio, anche in base alla lettura del disposto normativo dell’articolo 20, l’Autorità delegata dovrà operare i propri interventi senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza incrementare la pressione tributaria rispetto a quella risultante dall’applicazione della legislazione vigente. Nell’ambito di tale contesto è utile sottolineare, sotto l’aspetto tecnico tributario, che il segmento fiscale del gioco pubblico è particolarmente complesso in quanto non vi è un’unica e sola disciplina tributaria: alcuni valori finanziari che i Concessionari devono riconoscere allo Stato hanno, infatti, natura extratributaria. La disciplina della contribuzione erariale del settore dei giochi prevede, invero, modalità e aliquote diverse a seconda delle differenti tipologie di gioco. In estrema sintesi, le entrate per l’erario provenienti dal settore sono qualificate sia di carattere tributario sia di carattere extra-tributario.

Nel secondo dei due casi (valori extra-tributari) il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta) le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante alla filiera. Questo prelievo si applica ad alcuni giochi tra cui il Lotto, l’Enalotto, le lotterie istantanee e quelle a estrazione differita; il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie. Esistono poi i cosiddetti canoni di gioco che sono in realtà un pagamento riconosciuto dal Concessionario per la facoltà di esercizio del diritto ad esercitare il servizio di raccolta del gioco, la cui natura giuridica è dibattuta.

Per quanto riguarda le diverse forme di tassazione, quindi, è possibile affermare che per i giochi in “monoconcessione” si applica un modello ad utile (o prelievo erariale), mentre per i giochi in “pluriconcessione” (ad eccezione di casi sporadici) i concessionari non hanno diritto ad “aggi” calcolati sul volume di gioco effettuato ma beneficiano dei risultati della gestione. Ciò fa emergere un complesso sistema di analisi tecnica che andrà, secondo le disposizioni del comma 2, dell’articolo 20, equilibrato in modo congiunto.

Premesso quanto sopra, l’intervento dell’articolo 13 del testo normativo, in particolare al comma 2, lettere da a) a p), reca nel dettaglio i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nelle attività di riordino di cui al comma 1, in cui appunto rientrano, in modo diretto o indiretto, tutti i giochi pubblici di settore.
In particolare:
– la lettera a) prevede l’introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo (DGA) e di gioco minorile, quali: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto; impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
– la lettera b) tratta la disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati. Questo intervento riesce sicuramente a sciogliere un nodo tecnico che esiste da anni sulla certezza dei luoghi fisici dove poter posizionare forme di gioco e intrattenimento assicurando quindi una stabilità del settore di più lungo
respiro;

– la lettera c) prevede il riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo. Contiene, altresì, la previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, includere luoghi fisici per la erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a distanza ovvero il pagamento delle relative vincite. Anche questo intervento razionalizza e rende chiare le dinamiche commerciali del territorio in un segmento di mercato che gestisce come cash-flow diversi miliardi di uro ogni anno. L’industria, quindi, otterrà un quadro regolatorio di certezza rispetto alle dinamiche oggi esistenti sul territorio che non assicurano alcun chiaro riferimento di separazione tra il segmento legale e quello illegale;
– la lettera d) prevede il rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti per maggiore contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco, che, direttamente o indirettamente, controllano o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo, altresì, specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle
gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultano non rispettare l’obbligo di dichiarazione dell’identità del soggetto indirettamente partecipante. L’individuazione, inoltre, di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco assicura nel contempo un fattore tecnico di non scarsa rilevanza ovvero la grandezza in termini di monopolizzazione del mercato dei soggetti operanti nel settore. Estendere i requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione;
– la lettera e) prevede l’estensione a tutti i soggetti appartenenti alla filiera degli operatori di gioco pubblico, a prescindere dalla loro forma organizzativa e societaria, delle normative che disciplinano la trasparenza ed il possesso dei requisiti soggettivi e di onorabilità integrando, ove necessario, le  discipline settoriali vigenti. La medesima lettera e), inoltre, garantisce l’operatività di un albo o di un registro generalizzato che permetta il controllo, sia da parte degli addetti ai lavori che da parte dei giocatori, dell’onorabilità dell’industria e della filiera;
– la lettera f) prevede l’introduzione di una disciplina generale che regolamenti la gestione dei casi di cessazione del rapporto concessorio dovuta alla perdita del c.d. “rapporto fiduciario” tra il concessionario e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, o da vicende legate alle situazioni di crisi delle aziende da cui consegue l’adozione, da parte del concedente, di provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione, consentendo di avere, anche in questo caso, un quadro regolatorio
chiaro rispetto alle vicende successive all’interruzione del servizio. Queste certezze potranno non solo assicurare il mantenimento di adeguati livelli di raccolta e, quindi, aumentare il livello di entrata a favore dello Stato ma anche consentire di valutare, rispetto ai singoli segmenti di gioco, le modalità di riallocazione dei diritti eventualmente decaduti;
– la lettera g) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, le materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell’imposta. Introduce, altresì, quali ulteriori principi e criteri direttivi, il riparto tra fonte regolamentare e amministrativa generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco, nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura e la definizione del contenuto minimo dei contratti fra concessionari e loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questo approccio riesce a elevare il livello di consapevolezza delle questioni tecniche da affrontare chiarendo la separazione che esiste tra le due fonti diverse: la prima normativa, seppur di rango secondario, mentre la seconda di atto amministrativo seppur a carattere generale, con tutte le differenze giuridiche in termini di vicende fisiologiche o patologiche che ne possono derivare;
– la lettera h) interviene sui profili tributari del gioco pubblico al fine di adeguare, riequilibrare e armonizzare le diverse disposizioni in materia di prelievi erariali esistenti sui diversi giochi, avendo cura di distinguere, per ogni gioco, il prelievo di natura tributaria. Con la presente lettera h), il legislatore pone l’obiettivo di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout),
attualmente notevolmente differenziate fra i diversi giochi. Inoltre, prevede l’adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione e fissa il principio della certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni. La terza parte della lettera h), infine, prevede, in capo ai concessionari, specifici obblighi di investimenti periodici per la sicurezza del gioco e di realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni. In particolare, questa lettera permette effettivamente di riorganizzare il contesto impositivo del settore assicurando maggior equilibrio e maggior sostenibilità dei diversi giochi pubblici evitando sperequazioni e quindi patologie anche di carattere fiscale;
– la lettera i) prevede la definizione di regole trasparenti e uniformi per l’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo per i comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come  attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale compatibili con i princìpi delle norme di attuazione della lettera i). Va sottolineato che la mancata uniformità di regole su tutto il territorio nazionale ha portato, oggi, allo stallo amministrativo per la redazione e pubblicazione di molte procedure ad evidenza pubblica così come anche indicato da autorevoli interventi del Consiglio di Stato in sede consultiva. L’auspicabile uniformità tecnica consente quindi di superare dopo anni un punto di conflitto rispetto a interventi territoriali di micro-organizzazione;
– la lettera l) prevede la revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all’esercizio di offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetricamente la nullità assoluta di tali titoli se rilasciati in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferme restando le competenze in materia del Ministero dell’interno di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo regio decreto;
– la lettera m) prevede modifiche alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di contrastare sia in fase preventiva che repressiva l’evasione o elusione fiscale, nonché il riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, onde aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
– la lettera n), al fine di contrastare certificazioni non conformi e la presenza nel mercato di apparecchi da intrattenimento o divertimento non conformi ai modelli certificati, prevede un generale riordino della disciplina di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi stessi. Il riordino dovrà attuarsi secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, con riferimento a obblighi, responsabilità e garanzie, in particolare patrimoniali, dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta. L’intervento così operato consente di approfondire e sviluppare linee di omologazione e autorizzazione agli stessi organismi di certificazione degli apparecchi coerenti con le nuove norme anche di rango euro-unitario;

– la lettera o) prevede, attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, la definizione di piani annuali di controlli volti a contrastare ogni illegalità e irregolarità nel settore del gioco. Il piano, in conformità anche in particolare con quanto previsto alle lettere a), c), d), i) e n), potrà essere attualizzato alle conoscenze dei meccanismi, sempre prospetticamente variabili e più aggressivi, posti in essere per eludere l’assetto regolatorio statale. Il Piano dei controlli potrà inoltre essere sinergicamente integrato dalle esperienze delle diverse Amministrazioni dello Stato che concorrono alla verifica del gioco legale e alla repressione di quello illegale;
– la lettera p) dispone la previsione dell’accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;
– la lettera q) prevede una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l’altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità. Questo intervento normativo prima e questa relazione poi consentirebbe anche di ridurre l’ingente attenzione statistica e numerica rispetto ai dati trattati dall’Amministrazione finanziaria che comunque coinvolgono un settore industriale e di mercato con un rilevantissimo flusso di cassa e che può essere motivo di attrazione tecnica, per finalità di riciclaggio, della criminalità organizzata.
In merito agli aspetti di natura finanziaria si analizzeranno di seguito in modo qualitativo e non quantitativo gli impatti che possono derivare dalla struttura normativa dell’articolo 13 nel suo complesso, fermo restando la necessità di poter meglio definire, nelle Relazioni tecniche di accompagnamento ai decreti legislativi da emanarsi, i concreti impatti che potrebbero determinarsi in ragione delle misure tecniche e normative che saranno declinate in tale sede.

Per quanto alla lettera a), si stima che l’introduzione delle misure indicate non dovrebbero comportare minori entrate per il bilancio dello Stato. Con particolare riferimento alla disposizione che prevede l’impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabilil riguardo, si osserva che le convenzioni di concessione per la raccolta del gioco pubblico prevedono espressamente oneri a carico dei concessionari per lo svolgimento di attività di comunicazione, sensibilizzazione ed informazione. Per tali campagne, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha un ruolo di coordinamento e di direttiva, fornendo ai concessionari le indicazioni e gli obiettivi delle campagne di sensibilizzazione. In attuazione della disposizione in parola, tale ruolo sarà rafforzato in sede di predisposizione delle nuove convenzioni di concessione, prevedendo, espressamente, che le campagne di comunicazione abbiano, fra gli altri, anche l’obiettivo di “tutela dei soggetti più vulnerabili”. Le attività di coordinamento e direzione richieste e poste in essere dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
non hanno alcun impatto sulla finanza pubblica, potendosi svolgere con le dotazioni finanziarie, strumentali e umane a disposizione dell’Agenzia a legislazione vigente e, quindi, senza alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato. Si osserva, peraltro, che le campagne di comunicazione e di informazione potrebbero, viceversa, avere un ruolo importante anche nel contrasto al gioco illegale a favore del gioco legale.
La concertazione prevista dalla lettera b) consentirebbe di superare l’attuale copiosa normativa, regionale e comunale, di definizione di limiti alla collocazione dei punti di raccolta del gioco pubblico sui territori di competenza e di limitazione dei relativi orari di apertura al pubblico. Consentire agli investitori di programmare le proprie attività potrebbe avere effetti positivi sulla raccolta e sui correlati proventi erariali.
Gli effetti finanziari positivi della razionalizzazione delle reti di raccolta del gioco, ai sensi della lettera c), potranno essere valutati in base alle misure che saranno declinate nei decreti legislativi e in base alle conseguenti, prevedibili, ricadute in termini di raccolta dei giochi. La disciplina dell’erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco a distanza presso luoghi fisici dovrebbe comportare una diminuzione della raccolta illegale, ove presente, e una riconduzione della raccolta irregolare verso canali autorizzati.
Per quanto attiene alla lettera d) potranno determinarsi effetti finanziari non determinabili a priori: a più penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica, mediante richiesta di requisiti di onorabilità e di affidabilità per una platea di soggetti più ampia di quella oggi normativamente
prevista, potrebbe corrispondere o una maggiore probabilità di contrattualizzare solo soggetti virtuosi, con minor rischio di condotte fraudolente o ostative delle attività accertative e di riscossione dei crediti erariali, o una “fuga” del segmento verso il mercato illegale. La disposizione di cui alla lettera d) estende, inoltre a tutti gli operatori delle diverse filiere del gioco pubblico gli obblighi di comunicazione e i requisiti previsti dalla normativa antimafia, già presenti nella disciplina del codice degli appalti in caso di subappalto con particolare riferimento alle ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice, nonché quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. E’ verosimile attendersi che la norma trovi applicazione nei
confronti di una platea di circa 180.000 soggetti, fra concessionari, gestori, esercenti, produttori, manutentori, importatori, fornitori di servizi. Tale stima si fonda sulle attuali reti esistenti, oltre ad una previsione del numero di operatori, di cui attualmente l’Agenzia delle dogane e monopoli non è tenuta al censimento, ma che potrebbero rientrare nella nuova normativa. Si rileva, infine, che gran parte degli operatori del gioco sono già soggetti all’obbligo di presentazione delle comunicazioni antimafia e vengono attualmente gestiti con gli applicativi sviluppati dal partner tecnologico Sogei per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’estensione della platea comporterà uno sviluppo delle attuali piattaforme informatiche che potranno essere implementate anche in funzione e in sinergia con le ulteriori esigenze di controllo e di monitoraggio previste dal medesimo articolo 13 al comma 2 lett. c), d) ed e). Tale previsione, pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto inoltre attiene l’attuazione delle previsioni normative di cui alle lettere e), f) ed l), si rileva che da esse non derivano al momento effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate, tenuto conto che le stesse hanno ad oggetto la razionalizzazione e l’efficientamento di disposizioni che non operano sulla fiscalità del settore, ma sono finalizzate ad offrire, analogamente a quanto accade per altri settori professionali, una maggiore specializzazione degli operatori  con l’introduzione di un titolo abilitativo ed una miglior tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si stima che dall’attuazione delle previsioni normative di cui alla lettera g) non derivino effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate, tenuto conto che vengono enunciati principi generali sulle fonti di disciplina del gioco pubblico, che non incidono direttamente sui proventi erariali del settore. L’obiettivo della legge delega, espresso nella lettera h), è procedere ad un riordino delle disposizioni normative, ad un’armonizzazione e ad un riequilibrio delle aliquote erariali, degli aggi e delle percentuali destinate alle vincite. Dovendo garantire, quantomeno, l’invarianza di gettito, si dovrà operare contemporaneamente sui diversi ambiti, intervenendo su tutte le componenti tributarie e riequilibrando il carico impositivo fra i diversi giochi in modo complessivo. Viene, inoltre, fissato il principio della certezza del prelievo fiscale, garantendo per l’intera durata delle concessioni una
pressione fiscale definita e proporzionata agli investimenti effettuati. Fra gli investimenti il legislatore sottolinea, in particolare, quelli sulla sicurezza del gioco. Il principio della certezza del prelievo fiscale per un periodo di tempo molto ampio, quale è il periodo di concessione (9 anni), dovrà naturalmente contemperarsi con le esigenze di gettito erariale e con le vicende contabili della vita euro-unionale.
Le misure previste dalla lettera i) potrebbero avere effetti finanziari positivi, correlati alla definizione di regole trasparenti e uniformi per l’intero territorio nazionale, che potranno essere valutati in base alle misure che saranno declinate nel decreto legislativo.
In merito agli aspetti di natura finanziaria derivanti dalle previsioni di cui di cui alle lettere m), n) e o), premesso che, tenuto conto della genericità delle disposizioni, allo stato gli effetti finanziari non appaiono comunque definibili, si rileva che, se anche dall’attuazione di alcune delle previsioni
normative in esame dovessero determinarsi effetti negativi per la finanza pubblica, la relativa copertura finanziaria sarebbe assicurata nell’ambito dei provvedimenti attuativi, in relazione a quanto disposto dall’articolo 20. Con particolare riferimento alla lettera o) la disposizione prevede che
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, si definiscano i piani annuali dei controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque
sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito. La definizione di piani annuali di controlli è sicuramente di ausilio ai fini del contrasto al gioco illecito e a orientare la domanda di gioco degli utenti verso circuiti legali: la
collaborazione interforze, sia nelle attività investigative che nel controllo dei flussi finanziari e del territorio, è fondamentale per ottenere risultati ottimali nel contrasto all’illegalità e soprattutto alla criminalità organizzata. La collaborazione interforze ha già sortito effetti
fruttuosi con l’istituzione del Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori (CoPReGI), istituito dall’articolo 15-ter del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78 e presieduto dal direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale consesso sovraintende alla definizione di strategie e indirizzi, nonché alla pianificazione e al coordinamento di piani di intervento su tutto il territorio nazionale, per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. In data 3 aprile 2023 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che prevede espressamente “un coordinamento costante tra gli uffici e i reparti territoriali dipendenti, anche attraverso riunioni periodiche a livello regionale e provinciale”; tale coordinamento “è improntato alla definizione delle rispettive priorità operative, nel pieno rispetto delle reciproche competenze e responsabilità istituzionali, razionalizzando la ricerca della maggiore unità d’azione possibile ai fini del contrasto degli illeciti”. In particolare, nell’ambito della prevista collaborazione in materia di gioco, si prevede l’impegno allo sviluppo di piani di controllo congiunti. La disposizione, in particolare, è in linea con l’orientamento sopra esposto e sotto il profilo strettamente finanziario non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione di cui alla lettera p) è finalizzata a prevedere l’accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale della raccolta, della spesa e della tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione. Ai fini delle valutazioni finanziarie, mette conto premettere che la formulazione della disposizione, pur lasciando al legislatore delegato esigui margini di apprezzamento sulla definitiva modulazione del precetto legislativo in sede di esercizio della delega, definisce chiaramente sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo i margini di tale discrezionalità legislativa.
Se da un lato, infatti, l’ostensione dei dati contemplata dalla norma proposta è prevista a favore dei soli soggetti che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, dall’altro i dati in parola sono esclusivamente quelli “concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione” dei “giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione”. Risultano, quindi, escluse dal campo di applicazione della delega legislativa le informazioni inerenti il gioco illegale così come le rielaborazioni dei dati sui “giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione” che esorbitino dal novero dei “dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione” già nella disponibilità dell’Agenzia in riguardo alla propria missione istituzionale (invero estesa alle azioni di contrasto e prevenzione delle ludopatie che la disposizione tende a rafforzare).
L’impatto della disposizione sulle attività dell’Agenzia appare, pertanto, sostenibile con le attuali dotazioni strumentali, umane e finanziarie a disposizione e, quindi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali attività verteranno, per espressa formulazione della
norma, su dati e loro aggregazioni già disponibili, ordinariamente, nelle banche dati dell’Agenzia e del partner tecnologico Sogei.
Non può infine escludersi un effetto finanziario virtuoso della disposizione in parola in termini di contrazione delle spese inerenti il contenzioso legale determinato dalle istanze di accesso prodotte sotto l’egida delle più restrittive disposizioni attualmente vigenti.
Sotto il profilo strettamente finanziario, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i dati richiesti sono riferiti a dati aggregati standardizzati a cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può accedere senza necessità di
elaborazioni ulteriori sui sistemi informatici.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria di cui alla lettera q) si stima che dall’attuazione delle previsioni normative non derivino effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate, tenuto conto che trattasi di una relazione che non incide sui livelli di raccolta del gioco ma destinata unicamente ad aumentare la trasparenza del settore di riferimento.

In merito agli aspetti di natura finanziaria derivanti dalle previsioni dell’art. 13, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 196/2009 in relazione ai contenuti dei decreti attuativi, la copertura di eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato dovrà essere assicurata nell’ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20.

 

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