Il “Milleproroghe” ha concesso agli esercenti di adeguare i loro registratori telematici con maggiore tranquillità senza rischiare di precludere ai loro clienti la possibilità di partecipare alle estrazioni.
Il “Milleproroghe” ha concesso agli esercenti di adeguare i loro registratori telematici con maggiore tranquillità senza rischiare di precludere ai loro clienti la possibilità di partecipare alle estrazioni. Posticipato il debutto della lotteria degli scontrini. Le regole tecniche per le estrazioni, l’ammontare e il numero dei premi in concorso sono affidati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da emanare entro il prossimo 1° febbraio.
È quanto stabilisce l’articolo 3, al comma 9 del Dl n. 183/2020 (decreto “Milleproroghe”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 che integra il comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016. Il comma 10 dello stesso articolo, poi, Al comma 10, inoltre, modifica l’articolo 1, comma 540, della legge citata , stabilendo che nel caso in cui il negoziante, al momento dell’acquisto, si rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare l’accaduto sul portale Lotteria, dal 1° marzo 2021. Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
La data di inizio della riffa, già rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, da ultimo, al 1° gennaio 2021, è stata pertanto ulteriormente rimandata per consentire agli esercenti di adeguare allo scopo, con più calma, il software del loro registratore di cassa telematico e, conseguentemente, consentire a una platea più ampia di cittadini di tentare la fortuna.
Dallo scorso 1° dicembre, intanto, è possibile registrarsi sull’apposito portale e generare il “codice lotteria” (alfanumerico e a barre, abbinato al codice fiscale), che dovrà essere mostrato in cassa prima dell’emissione dello scontrino. Partecipa alla lotteria, prevede la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1095, legge n. 178/2020) soltanto chi utilizza strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera), precluso, quindi l’uso del contante.
Ricordiamo che con il provvedimento del 31 ottobre 2019 sono state definite le modalità tecniche per trasmettere, tramite i registratori telematici e l’apposita procedura web, i dati memorizzati delle singole operazioni di cassa, necessari per consentire al cliente di partecipare alla lotteria (vedi articolo “Lotteria degli scontrini: le regole per la partenza”). Il successivo provvedimento dell’11 novembre 2019, correggendo il precedente, ha inoltre previsto che per acquisti di prodotti non sanitari effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, eccetera, è possibile concorrere alla lotteria degli scontrini, sempre se il cliente fornisce all’esercente il proprio codice lotteria (vedi articolo “Lotteria degli scontrini: un “cambio” in corsa”).
.Posticipato il debutto della lotteria degli scontrini. Le regole tecniche per le estrazioni, l’ammontare e il numero dei premi in concorso sono affidati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da emanare entro il prossimo 1° febbraio.
È quanto stabilisce l’articolo 3, al comma 9 del Dl n. 183/2020 (decreto “Milleproroghe”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 che integra il comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016. Il comma 10 dello stesso articolo, poi, Al comma 10, inoltre, modifica l’articolo 1, comma 540, della legge citata , stabilendo che nel caso in cui il negoziante, al momento dell’acquisto, si rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare l’accaduto sul portale Lotteria, dal 1° marzo 2021. Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
La data di inizio della riffa – come riporta Fisco Oggi – già rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, da ultimo, al 1° gennaio 2021, è stata pertanto ulteriormente rimandata per consentire agli esercenti di adeguare allo scopo, con più calma, il software del loro registratore di cassa telematico e, conseguentemente, consentire a una platea più ampia di cittadini di tentare la fortuna. Dallo scorso 1° dicembre, intanto, è possibile registrarsi sull’apposito portale e generare il “codice lotteria” (alfanumerico e a barre, abbinato al codice fiscale), che dovrà essere mostrato in cassa prima dell’emissione dello scontrino. Partecipa alla lotteria, prevede la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1095, legge n. 178/2020) soltanto chi utilizza strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera), precluso, quindi l’uso del contante.
Ricordiamo che con il provvedimento del 31 ottobre 2019 sono state definite le modalità tecniche per trasmettere, tramite i registratori telematici e l’apposita procedura web, i dati memorizzati delle singole operazioni di cassa, necessari per consentire al cliente di partecipare alla lotteria (vedi articolo “Lotteria degli scontrini: le regole per la partenza”). Il successivo provvedimento dell’11 novembre 2019, correggendo il precedente, ha inoltre previsto che per acquisti di prodotti non sanitari effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, eccetera, è possibile concorrere alla lotteria degli scontrini, sempre se il cliente fornisce all’esercente il proprio codice lotteria (vedi articolo “Lotteria degli scontrini: un “cambio” in corsa”).
PressGiochi
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