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Riduzione Awp. Le istruzioni tecnico-amministrative di ADM per applicare il DD del 30 marzo 2018

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha fornito le modalità di attuazione del decreto direttoriale 30 marzo 2018 e le istruzioni tecnico-amministrative per l’applicazione del medesimo decreto adottato in attuazione del

02 Maggio 2018

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha fornito le modalità di attuazione del decreto direttoriale 30 marzo 2018 e le istruzioni tecnico-amministrative per l’applicazione del medesimo decreto adottato in attuazione del disposto dell’articolo 1, comma 1050 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare, le presenti modalità attuative hanno ad oggetto:

  • Modalità e tempistiche di comunicazione dell’ubicazione degli apparecchi dismessi, nonché dei successivi spostamenti (art. 6, c. 1);
  • Modalità e tempistiche delle attività di smaltimento e distruzione degli apparecchi di dismessi e delle relative comunicazioni (art. 3, c. 3 e art. 4, c. 3);
  • Modalità e tempistiche delle attività di cessione e trasferimento ai produttori e all’estero e delle relative comunicazioni (art. 3, c. c. 3).

Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. che vengono dismessi dal mercato, il D.D. definisce la procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione da porre in essere entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, nell’ipotesi in cui gli apparecchi dismessi e le relative schede di gioco non vengano ceduti o trasferiti all’estero o a soggetti specificamente abilitati alla relativa rigenerazione per la successiva reimmissione nel mercato. Al medesimo fine il D.D. prevede l’obbligo di tracciatura di tutti gli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco, in relazione all’ubicazione in 2 cui tali apparecchiature sono custodite e alle successive operazioni di cessione, trasferimento, smaltimento e distruzione.

 2 Ambito di applicazione – articoli 2 e 8

 

Per effetto del combinato disposto degli articoli 2 e 8 del D.D., gli adempimenti ivi previsti riguardano tutti gli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., dismessi a partire dal 1° maggio 2018 e, cioè, ai sensi del citato articolo 2, quelli per i quali è venuta meno l’efficacia dei relativi titoli autorizzatori a seguito di consegna dei medesimi ad ADM e che siano stati privati dei dispositivi di controllo (smart card) di ADM. Sono sottoposti agli obblighi di tracciatura e di smaltimento e distruzione anche gli apparecchi di gioco dismessi al di fuori della procedura di riduzione dei nulla osta di esercizio disposta dal decreto ministeriale 25 luglio 2017 in attuazione dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 6- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

 3 Adempimenti a carico del proprietario degli apparecchi dismessi

Il dies a quo per la decorrenza dei termini previsti per gli adempimenti posti a carico dei proprietari degli apparecchi è la data di definizione del procedimento di dismissione. Sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.agenziadoganemonopoli.gov.it), nell’area dedicata agli operatori del comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, già in uso per accedere al servizio telematico di presentazione e gestione delle richieste di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii., sarà messo a disposizione un apposito applicativo per la dichiarazione – in regime di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 – dell’ubicazione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco, nonché dell’avvenuta effettuazione delle operazioni da compiersi ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.D.

L’accesso alle nuove funzionalità sarà consentito solo ai soggetti che siano iscritti o siano stati iscritti nel predetto elenco. Le linee guida per l’utilizzo dell’applicativo informatico verranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia.

 

 3 3.1. La dichiarazione dell’ubicazione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco (articolo 6, co.

Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’ubicazione degli apparecchi e delle relative schede di gioco, nonché gli eventuali spostamenti dei medesimi apparecchi e schede di gioco. La dichiarazione deve essere effettuata compilando online l’apposito modulo telematico presente nell’anzidetta area dedicata agli operatori del comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ed inoltrata in via telematica all’Ufficio di ADM competente per territorio. Ai fini della compilazione del modulo, i proprietari degli apparecchi di gioco dismessi devono accedere all’area dedicata, utilizzando le medesime credenziali utente per l’accesso all’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii.

Il soggetto deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i dati anagrafici della ditta/società e del rappresentante legale, il codice di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii., l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’ubicazione degli apparecchi e delle schede di gioco dismessi, nonché esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Gli apparecchi dismessi sono considerati ubicati nei luoghi già censiti in banca dati (ultima ubicazione dichiarata); il proprietario degli apparecchi dismessi, entro 10 giorni dalla dismissione, è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni già presenti o, eventualmente, aggiornarle, distintamente, per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la scheda di gioco ad esso associata. In sede di prima applicazione, in considerazione della novità degli adempimenti richiesti, l’inoltro delle dichiarazioni di ubicazione degli apparecchi dismessi è consentito dal 21 maggio 2018 al 4 giugno 2018. Una volta compilati i moduli per la dichiarazione dell’ubicazione e il consenso informato al trattamento dei dati personali, l’utente deve sottoscriverli digitalmente ed inoltrarli, attraverso modalità telematica, all’Ufficio dell’Agenzia competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o 4 dell’impresa dichiarante. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l’Ufficio territoriale del Lazio, sede di Roma. L’utente è tenuto ad effettuare il download del file in formato pdf (che contiene le dichiarazioni in autocertificazione ed il consenso informato per il trattamento dei dati personali) sul proprio computer, apponendovi la firma digitale e importandolo nuovamente nell’applicativo, per l’inoltro del documento all’Ufficio competente mediante il sistema documentale di protocollazione informatica, all’uopo integrato. Tale sistema rilascia una ricevuta sulla quale è indicato data e numero di protocollo assegnato alla dichiarazione. La ricevuta fa fede dell’avvenuta presentazione del documento. In caso di successivo cambio di ubicazione, il proprietario è tenuto ad aggiornare, nella medesima giornata in cui avviene lo spostamento, le informazioni in regime di autocertificazione utilizzando il medesimo modulo da inviare telematicamente all’Ufficio competente secondo le modalità già illustrate.

 

3.2. Lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco – (articoli 3, co. 3 e 4, co.

 

Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a smaltire e distruggere gli apparecchi dismessi e le relative schede di gioco entro 6 mesi dalla data di dismissione, pena la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’articolo 4 del D.D., la procedura di smaltimento e distruzione deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di gestione dei rifiuti e di quelle del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, la consegna di apparecchi e schede di gioco potrà essere fatta soltanto ad imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie ed il loro conferimento dovrà avvenire presso impianti autorizzati. Le schede di gioco devono essere prive del dispositivo di controllo, che in ragione della dismissione deve essere restituito agli Uffici competenti dell’Agenzia.

Al fine di consentire la presenza e il controllo del personale dell’Agenzia, il proprietario deve comunicare l’avvio delle predette operazioni, con un anticipo di 5 almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla data di svolgimento. In relazione a tanto, tale soggetto dovrà inviare, tramite posta elettronica certificata, all’Ufficio dell’ADM competente per territorio in relazione al luogo in cui sono ubicati gli apparecchi, comunicazione firmata digitalmente in cui sia indicata la data e il luogo di consegna degli apparecchi e delle schede di gioco all’impresa regolarmente iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali e l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco che intende smaltire, comprensivo dei relativi codici identificativi. Qualora il luogo comunicato per il ritiro degli apparecchi sia dislocato in Regione diversa da quella in cui è ubicata la residenza o sede legale del proprietario, la comunicazione andrà inviata anche all’Ufficio competente in relazione alla residenza o alla sede legale (o a quello per il Lazio, sede di Roma in mancanza di residenza o sede legale in Italia ). Ai fini dell’espletamento dell’attività di controllo, il proprietario dovrà garantire l’accesso del personale incaricato dell’Agenzia al domicilio indicato per il ritiro.

Per assicurare la tracciabilità e il controllo delle operazioni di smaltimento e distruzione, il proprietario degli apparecchi è tenuto a riportare sul formulario di identificazione rifiuti (FIR), di cui all’articolo 193 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – che deve accompagnare apparecchi e schede durante il trasporto – nel campo riservato alle annotazioni, l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e ad acquisire copia del predetto formulario controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione. Entro 10 giorni dalla consegna dei rifiuti al trasportatore, il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto altresì a dichiarare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il conferimento, compilando apposito modulo telematico presente nell’anzidetta area dedicata del sito internet dell’Agenzia ed inoltrandolo, tramite l’applicativo già menzionato, all’Ufficio dell’ADM competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale del dichiarante.

Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l’Ufficio del Lazio, sede di Roma. Ai fini della compilazione della dichiarazione, per ciascun apparecchio e per ciascuna scheda di gioco conferiti per la distruzione, il soggetto dovrà indicare il numero e la data del FIR, specificando altresì denominazione e codice fiscale/partita IVA dell’impresa di trasporto e di destinazione. 6 Per le finalità di controllo dell’Agenzia e degli organi competenti, il FIR controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione deve essere conservato per 5 anni.

 

3.3. La cessione e il trasferimento degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco – (articoli 3, co. 3, e 5)

In alternativa allo smaltimento e distruzione, il proprietario può cedere e trasferire gli apparecchi ai produttori o all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.D.. Le operazioni di cessione e trasferimento vanno effettuate entro 6 mesi dalla data di dismissione. Le schede di gioco devono essere prive del dispositivo di controllo, che in ragione della dismissione deve essere restituito agli Uffici competenti dell’Agenzia. Sono consentite le seguenti operazioni:

  1. a) il trasferimento in proprietà dell’apparecchio e della scheda di gioco, insieme o separatamente, ad un produttore di apparecchi iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;

 

  1. b) il trasferimento in conto lavorazione dell’apparecchio e della scheda di gioco, insieme o separatamente, ad un produttore di apparecchi iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;
  2. c) il trasferimento in proprietà della scheda di gioco al produttore della medesima scheda di gioco, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;
  3. d) il trasferimento in conto lavorazione della scheda di gioco al produttore della medesima scheda di gioco, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;
  4. e) la cessione e trasferimento all’estero dell’apparecchio, sprovvisto della scheda di gioco. L’operazione posta in essere potrà essere attestata:

– in caso di trasferimento in proprietà di cui alle lettere a) e c), fattura e documento di trasporto (Ddt) integrato con l’espressa indicazione della causale e l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco, comprensivo dei relativi codici identificativi;

– in caso di trasferimento in conto lavorazione di cui alle lettere b) e d), contratto attestante gli impegni presi tra le parti e documento di trasporto (Ddt) integrato con l’espressa indicazione della causale e l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco, comprensivo dei relativi codici identificativi, nonché le eventuali registrazioni effettuate ai fini fiscali;

– in caso di cessione all’estero di cui alla lettera e), copia della bolletta doganale contenente l’indicazione dell’MRN (Movement Reference Number – numero assegnato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli nella fase di registrazione della dichiarazione dei documenti informatizzati per l’esportazione

– DAE), nel caso in cui la cessione avvenga in paesi extra UE, ovvero copia della fattura di vendita emessa ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93 a soggetto passivo d’imposta residente in altro paese UE, o documento di trasporto da cui si evinca che la merce è stata spedita a titolo traslativo della proprietà ad altro soggetto passivo d’imposta residente in altro paese UE. Nel caso di cessioni intracomunitarie l’operazione sarà soggetta ad obbligo di presentazione dei modelli INTRA-1, in base alle norme vigenti. Per le cessioni di beni verso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le Finanze del 24/12/1993, pubblicato nella G.U. n. 305 del 30/12/1993. In tali casi, costituisce documento probatorio del completamento dell’operazione di cessione la fattura restituita dall’acquirente con l’applicazione dell’apposita marca (cfr. art. 6 del D.M. del 24/12/93). Nelle more di acquisizione, da parte del cedente, del documento in questione, si ritiene che possa essere prodotta apposita dichiarazione di conferma da parte del cessionario di presa in carico dei beni interessati. Per le finalità di controllo dell’Agenzia, la documentazione attestante l’operazione posta in essere deve essere conservata per 5 anni. Entro 10 giorni dalla cessione o dal trasferimento, il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’effettuazione delle predette operazioni, compilando apposito modulo telematico presente nella citata area del sito internet dell’Agenzia dedicata agli operatori del comparto apparecchi da intrattenimento ed inoltrandolo, tramite 8 l’applicativo anch’esso menzionato, all’Ufficio dell’ADM competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale del dichiarante. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l’Ufficio del Lazio, sede di Roma. Ai fini della compilazione della dichiarazione, per ciascun apparecchio e per ciascuna scheda di gioco oggetto di trasferimento o cessione, il soggetto dovrà indicare: – l’operazione realizzata (trasferimento in proprietà o cessione, trasferimento in conto lavorazione, cessione e trasferimento all’estero);

– la data di effettuazione dell’operazione; – la denominazione, la sede e il codice fiscale/partita IVA (o altro codice identificativo, in caso di soggetto estero) del cessionario /ricevente; – nelle fattispecie sub a), b), c) e d), il codice di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, la denominazione, la sede e il codice fiscale/partita IVA (o altro codice identificativo, in caso di soggetto estero) del produttore di apparecchi o schede di gioco. In caso di trasferimento in conto lavorazione ad un produttore di apparecchi o schede di gioco, per gli apparecchi e le schede di gioco che rientrano nella propria disponibilità, il proprietario dovrà rendere, secondo le modalità già illustrate per gli altri adempimenti dichiarativi di cui al decreto direttoriale 30 marzo 2018, un’ulteriore dichiarazione in cui dovrà indicarne l’avvenuta reimmissione sul mercato o, in caso contrario, lo smaltimento e distruzione e conservare per 5 anni la documentazione comprovante l’operazione.

 

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