Le regole tecniche per la gestione della concessione dei giochi a distanza che fanno parte integrante della procedura per il rilascio delle nove concessioni regolano nel dettaglio gli strumenti, già
Le regole tecniche per la gestione della concessione dei giochi a distanza che fanno parte integrante della procedura per il rilascio delle nove concessioni regolano nel dettaglio gli strumenti, già previsti nella legge delega, a tutela del consumatore, quali l’autoesclusione e l’autolimitazione.
Come si legge nel decreto: “Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta l’autoesclusione dal gioco o da una o più tipologie di gioco tra quelle indicate all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con l’opzione di autoesclusione a tempo determinato e a tempo indeterminato. Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco. Al giocatore deve essere fornita anche una funzionalità di revoca dell’autoesclusione a tempo indeterminato, che deve essere disponibile non prima che siano trascorsi nove mesi dal momento dell’autoesclusione. L’eventuale riattivazione su richiesta del giocatore dopo i nove mesi di un autoescluso a tempo indeterminato avviene sette giorni dopo l’invio della comunicazione al concessionario.
Un’autoesclusione a tempo determinato può essere trasformata in una a tempo indeterminato su richiesta del giocatore. L’autoesclusione può essere effettuata per il singolo concessionario ovvero trasversalmente per tutti i concessionari. Il giocatore autoescluso trasversalmente oltre a non poter giocare, non può aprire nuovi conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus. Il concessionario può autoescludere trasversalmente solo persone fisiche che hanno o hanno avuto un conto con il concessionario stesso. In caso di autoesclusione, deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia effettuata contestualmente la disconnessione automatica di tutte le sessioni utente attive e tale autoesclusione sia comunicata al sistema centralizzato; deve essere sempre garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima dell’autoesclusione. Deve essere comunque possibile per il giocatore accedere al proprio conto di gioco, per la sua gestione.
Non deve essere consentita la creazione di un conto di gioco ad un giocatore che, al momento della richiesta di creazione, risulti autoescluso dal gioco. Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco, in un arco temporale che può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale, in termini di tempo (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), spesa (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati), perdita di denaro (intesa come ricariche meno prelievi effettuati) e ricariche. Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco. I limiti impostati non possono avere un valore indeterminato.
Le ricariche del conto di gioco devono avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ovvero, se effettuate presso un punto vendita ricariche e nel limite complessivo settimanale di cento euro, in contanti o con altri strumenti di pagamento; i prelievi dal conto di gioco devono avvenire mediante strumenti di pagamento già precedentemente indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati.
In caso di superamento dei limiti impostati dal giocatore deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia impedita qualsiasi attività di gioco in tutte le sessioni utente attive e sia effettuata apposita comunicazione al sistema centralizzato; deve essere sempre garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima del raggiungimento dei limiti impostati dal giocatore.
Deve essere, comunque, possibile per il giocatore accedere al proprio conto di gioco, per la sua gestione e per l’eventuale modifica dei limiti impostati. Qualora i limiti siano modificati in senso restrittivo i nuovi valori devono avere effetto immediato; in caso contrario la modifica ha effetto a partire dal settimo giorno successivo, tranne nel caso in cui si modifichino i parametri impostati in fase di prima attivazione del conto di gioco dove la modifica avrà effetto a partire dal giorno successivo. In caso di autoesclusione da parte del giocatore, i valori di autolimitazione al gioco, impostati dal giocatore, devono rimanere validi anche in caso di successiva revoca dell’autoesclusione.
Ulteriori autolimitazioni al gioco, diverse da quelle precedenti, possono essere impostate dal concessionario; in tal caso l’informazione deve essere notificata al giocatore con almeno un anticipo di sette giorni.
Il sistema del concessionario deve prevedere funzionalità che consentano di sospendere/bloccare l’accesso al giocatore nei casi previsti dal contratto di conto di gioco. Tali funzionalità devono consentire la memorizzazione in un registro informatizzato delle motivazioni che hanno determinato la sospensione/blocco. Per la durata del periodo di sospensione/blocco, al giocatore non può essere impedito di ritirare dal proprio conto di gioco le somme relative alle vincite, tranne nei casi in cui la motivazione della sospensione/blocco non proibisca tale operazione. Il sistema del concessionario non deve indurre o costringere il giocatore a completare le attività avviate durante l’utilizzo del sito o delle app”.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com
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