22 Novembre 2024 - 14:01

Registro unico degli operatori del gioco: esonerati operatori comma 7, valutare effetti sul gettito

Durante la discussione alla Commissione finanze della Camera del Decreto fiscale, le modifiche, inserite in sede referente, escludono talune categorie di esercenti dall’obbligo di iscriversi al Registro unico degli operatori

05 Dicembre 2019

Durante la discussione alla Commissione finanze della Camera del Decreto fiscale, le modifiche, inserite in sede referente, escludono talune categorie di esercenti dall’obbligo di iscriversi al Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

In particolare, non risultano più tenuti a tale adempimento i possessori e detentori degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del TULPS.

Si tratta dei seguenti apparecchi (distinti secondo le indicate lettere):

  1. a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
  2. c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Il comma 4 dell’articolo 27, non modificato dall’emendamento in esame, prevede un versamento annuo per l’iscrizione al Registro. Per effetto di tali versamenti all’articolo 27, nel testo originario, sono stati ascritti effetti di maggior gettito, per 27,9 mln annui dal 2020. Le categorie che vengono escluse dall’emendamento in esame erano originariamente tenute al versamento di euro 200,00.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 24 non fornisce un’indicazione separata circa la numerosità dei soggetti ora esclusi, dalla quale si possano trarre indicazioni per una verifica delle quantificazioni.

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

In merito ai profili di quantificazione, – afferma l’ufficio bilancio della Camera – si rileva che la norma esclude taluni esercenti di gioco pubblico dall’obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico e, conseguentemente, dai relativi versamenti annui. Conseguentemente, andrebbero acquisiti dati ed elementi di stima volti a valutare se, per effetto della predetta esclusione, siano configurabili effetti di minor gettito e, in caso affermativo, di quale entità. Ciò in considerazione del fatto che ai versamenti previsti dalla norma in esame, nel testo originario, erano stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

PressGiochi

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