Nella giornata di ieri il Comitato per la legislazione ha inviato il proprio parere in merito al decreto fiscale in discussione alla Camera. L’on. Valentina Corneli, relatrice del testo ha
Nella giornata di ieri il Comitato per la legislazione ha inviato il proprio parere in merito al decreto fiscale in discussione alla Camera. L’on. Valentina Corneli, relatrice del testo ha ricordato come “sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, l’articolo 27, comma 3, lettere a) e c) prevede l’obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico per i soggetti “produttori” e “proprietari” senza specificare, come avviene invece per i “possessori”, che si tratta dei “produttori” e “proprietari” degli apparecchi new slot e videolottery di cui all’articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773 del 1931), per quel che riguarda la lettera a), e degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al successivo comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), per quel che riguarda la lettera c).
La relatrice evidenzia inoltre come “il provvedimento non risulta corredato né dell’analisi tecnico-normativa né dell’analisi di impatto della regolamentazione, nemmeno nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione dell’AIR ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento”.
Come scrive il Comitato per la legislazione nel dossier inviato alla Commissione finanze ‘Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge’ :
Il Capo II (Disposizioni in materia di giochi) comprende gli articoli da 24 a 31.
L’articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere, prevedendo un aumento delle somme da versare annualmente in caso di proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse. L’articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes (AWP) di “vecchia generazione”, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.
L’articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery.
L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.
L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione degli operatori irregolari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L’articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali.
L’articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico; le norme inoltre estendono il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici anche al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, l’imputazione riguardi il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo per uno dei reati tributari contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio specificamente individuati ex lege.
L’articolo 31 affida a un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica e, in caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, procede all’escussione delle garanzie prestate.
Si evidenzia: L’articolo 27, comma 3, lettere a) e c) prevede l’obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico per i soggetti “produttori” e “proprietari” senza specificare, come avviene invece per i “possessori”, che si tratta dei “produttori” e “proprietari” degli apparecchi new slot e videolottery di cui all’articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773 del 1931), per quel che riguarda la lettera a), e degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al successivo comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), per quel che riguarda la lettera c).
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