In Consiglio regionale Veneto si torna a discutere di giochi. Nella seduta fissata per il prossimo 3 settembre è stato infatti messo all’ordine del giorno la discussione del Disegno di
In Consiglio regionale Veneto si torna a discutere di giochi. Nella seduta fissata per il prossimo 3 settembre è stato infatti messo all’ordine del giorno la discussione del Disegno di legge relativo a: “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Il testo unificato che riunisce 4 progetti di legge: ( Progetto di legge regionale n. 395 e Progetto di legge regionale n. 68 e Progetto di legge regionale n. 85 e Progetto di legge regionale n. 297 ).
Il Testo Unificato, munito del parere favorevole della Prima Commissione sulla parte finanziaria, prevede che la Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. La Regione promuove altresì interventi con finalità di prevenzione dei problemi sanitari e sociali correlati al gioco d’azzardo patologico, e programmi di trattamento sociosanitario e di recupero dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, cerca di promuovere una cultura di utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione, anche in relazione ai rischi connessi alle varie tipologie di giochi con vincite in denaro, vuole rafforzare la cultura del gioco misurato e responsabile e la consapevolezza nella scelta di giocare o non giocare, cerca di contenere l’impatto negativo connesso alla diffusione del gioco d’azzardo sul tessuto sociale, sui comportamenti e sulla cultura locale.
Distanze – Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti dai luoghi sensibili quali: servizi per la prima infanzia; b) istituti scolastici di ogni ordine e grado; c) centri di formazione per giovani e adulti; d) luoghi di culto; e) impianti sportivi; f) ospedali etc.
Orari – I comuni, anche in accordo tra loro, per esigenze di tutela della salute e della quiete e sicurezza pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, per le tipologie di gioco, delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco.
Previsto, per come annunciato nelle ultime settimane dalla Federazione Confesercenti Amusement l’esclusione del gioco senza vincita in denaro dal testo unificato siglato dalla Regione Veneto per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
Per l’esame dell’aula consiliare, è stato nominato Relatore Riccardo Barbisan (LN) e Correlatore Claudio Sinigaglia (PD).
PressGiochi