22 Dicembre 2024 - 07:58

Regione Veneto. Approvata legge Finanziaria: via libera alle nove disposizioni in materia di Gap

Nel cuore della notte, alle 3 in punto, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2015 con 33 voti a favore e 17 contrari. Due ore

10 Aprile 2015

Nel cuore della notte, alle 3 in punto, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2015 con 33 voti a favore e 17 contrari. Due ore prima l’aula aveva licenziato (32 sì e 17 contrari) la legge di stabilità (ex legge finanziaria), lievitata da 6 a 66 articoli, ai quali si è aggiunto nel cuore delle notte il maxiemendamento della Giunta: un articolo ‘monstre’ che stanzia 50 milioni di euro distribuiti a pioggia in una miriade di interventi locali e puntuali elencati in 11 pagine di allegato. Il tutto sotto il titolo “Interventi per il sostegno e la ripresa economica del Veneto”.

Tra le norme approvate all’interno della legge finanziaria, è presente anche la norma sulla prevenzione del Gap presentata dai consiglieri Claudio Sinigaglia del Pd, Stefano Peraro (UDC), Stefano Valdegamberi (FP) e Antonino Pipitone (IdV) e approvata dal consiglio lo scorso primo aprile.

Le disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP) prevedono che:

La Regione promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.

La Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

  • istituisce, un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l’accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all’insorgere di forme di dipendenza da gioco d’azzardo;
  • predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare:

  • possono individuare -definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica- la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto della stessa;
  • possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi, e la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, e nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
  • possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito;
  • vigilano sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo e destinano i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Le aziende ULSS, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono, a livello sperimentale, iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:

a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;

b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;

d) predispongono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo

È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo, sono tenuti:

  • ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo di cui al comma 4, lettera d);
  • a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

L’inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 7, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 10.000,00 euro; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997 maggiorata dello 0,2%.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

 

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