I subingressi nelle licenze di pubblica sicurezza per sale giochi e apparecchi rappresentano nuove installazioni e come tali devono rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco. Il Governo
I subingressi nelle licenze di pubblica sicurezza per sale giochi e apparecchi rappresentano nuove installazioni e come tali devono rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco.
Il Governo della Regione Sicialia, con un maxiemendamento presentato alla legge di stabilità e di bilancio per l’esercizio finanziario 2022/2024 pone fine alla questione sulla quale la Corte Costituzionale avrebbe dovuto pronunciarsi a giorni.
Con la nuova modifica prevista nella finanziaria, chi riceverà la licenza Tulps sarà soggetto al distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila).
A luglio, infatti, l’assemblea regionale aveva approvato la legge n. 18 a firma del forzista Tommaso Carderone recante “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24” prevedendo l’eliminazione del distanziometro – di 300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti e di 500 metri per i comuni oltre 50mila abitanti – per le attività già in essere al momento dell’entrata in vigore della legge del 2020. Ma secondo Palazzo Chigi, le modifiche approvate in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, si pongevano in contrasto con la normativa statale, violando l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
Nello specifico, la previsione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18/2021 che introduceva l’istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza Tulps, il quale, invece, sancisce il principio della personalità delle licenze di polizia, a monte del quale deve esserci coincidenza tra il titolare della licenza e colui che gestisce l’attività autorizzata, con la conseguenza che dette autorizzazioni non possono essere trasmesse o cedute ad altri soggetti.
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