21 Novembre 2024 - 23:35

Regione Sicilia: Forza Italia presenta ddl per modificare la legge sul gioco e il distanziometro

E’ stato presentato lo scorso 2 dicembre dai consigliere della Regione Sicilia, Tommaso Calderone e Riccardo Savona di Forza Italia, il disegno di legge volto a modificare l’art. 6 della

09 Dicembre 2021

E’ stato presentato lo scorso 2 dicembre dai consigliere della Regione Sicilia, Tommaso Calderone e Riccardo Savona di Forza Italia, il disegno di legge volto a modificare l’art. 6 della Legge Regionale n. 24 del 21 ottobre 2020 dopo che il Governo ha dato via libera ad impugnare la modifica approvata dalla Regione a luglio.

A luglio, infatti, l’assemblea regionale ha approvato la legge n. 18 del 21/07/2021 recante “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24” e relativa alle norme sul gioco pubblico. Ma secondo Palazzo Chigi, le modifiche approvate in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, si pongono in contrasto con la normativa statale, violando l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

Nello specifico, la norma eliminava la retroattività del distanziometro per le attività già in essere al momento dell’entrata in vigore della legge dell’ottobre 2020, stabilendo una più corretta esplicitazione per la formulazione ‘stipulazione di nuovo contratto’. Secondo la modifica approvata a luglio, la “stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”.

 

Come spiegano i firmatari del nuovo ddl proposto in Regione: “il    presente   disegno   di   legge   prefigge   la salvaguardia   delle   posizioni  e   delle   aspettative giuridiche  degli  imprenditori,  già  autorizzati   alla    raccolta delle scommesse antecedentemente all’entrata  in vigore della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24,  nel caso  di  stipula di un nuovo contratto, previa  verifica in  capo  al  nuovo concessionario di tutti  i  requisiti previsti   dalla  legge  anche  in  materia  di  Pubblica Sicurezza,  nel  caso  di risoluzione  o  rescissione  di quello precedente e di voltura della licenza”.

 

Di seguito il  DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24

  1. La lettera  a),  del comma 5,  dell’articolo  6,  della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 è abrogata.
  2. All’art. 6 della legge regionale  n.  24 2020  è aggiunto il seguente comma:

9  bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1,  la stipula  di  un  nuovo contratto da parte dell’originario contraente,   già   autorizzato   alla   raccolta   delle  scommesse,  nel  caso di risoluzione,  scadenza,  voltura     della  licenza  tra parenti in linea retta o  rescissione  di   un   contratto  in  essere,  non  costituisce  nuova    installazione,   previa  verifica  in   capo   al   nuovo concessionario  di  tutti  i  requisiti  previsti   dalla   Legge,   anche   in   materia  di   Pubblica   Sicurezza. Costituisce   nuova  installazione  la   cessione   della    licenza ad altro soggetto.

  1. Il nuovo concessionario, ai fini della  presente legge,  non  deve  esclusivamente osservare  le  distanze   previste  dalla  legge vigente in quanto concessione  già esistente.
  2. La licenza al concessionario per discendenza sarà rilasciata in osservanza delle norme del Testo Unico  di     Pubblica Sicurezza .

Art. 2. Norma finale

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale della Regione siciliana.  2.  E’  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

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