E’ stato presentato lo scorso 2 dicembre dai consigliere della Regione Sicilia, Tommaso Calderone e Riccardo Savona di Forza Italia, il disegno di legge volto a modificare l’art. 6 della
E’ stato presentato lo scorso 2 dicembre dai consigliere della Regione Sicilia, Tommaso Calderone e Riccardo Savona di Forza Italia, il disegno di legge volto a modificare l’art. 6 della Legge Regionale n. 24 del 21 ottobre 2020 dopo che il Governo ha dato via libera ad impugnare la modifica approvata dalla Regione a luglio.
A luglio, infatti, l’assemblea regionale ha approvato la legge n. 18 del 21/07/2021 recante “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24” e relativa alle norme sul gioco pubblico. Ma secondo Palazzo Chigi, le modifiche approvate in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, si pongono in contrasto con la normativa statale, violando l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
Nello specifico, la norma eliminava la retroattività del distanziometro per le attività già in essere al momento dell’entrata in vigore della legge dell’ottobre 2020, stabilendo una più corretta esplicitazione per la formulazione ‘stipulazione di nuovo contratto’. Secondo la modifica approvata a luglio, la “stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”.
Come spiegano i firmatari del nuovo ddl proposto in Regione: “il presente disegno di legge prefigge la salvaguardia delle posizioni e delle aspettative giuridiche degli imprenditori, già autorizzati alla raccolta delle scommesse antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, nel caso di stipula di un nuovo contratto, previa verifica in capo al nuovo concessionario di tutti i requisiti previsti dalla legge anche in materia di Pubblica Sicurezza, nel caso di risoluzione o rescissione di quello precedente e di voltura della licenza”.
Di seguito il DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24
9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipula di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente, già autorizzato alla raccolta delle scommesse, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione, previa verifica in capo al nuovo concessionario di tutti i requisiti previsti dalla Legge, anche in materia di Pubblica Sicurezza. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
Art. 2. Norma finale
PressGiochi
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