Anche l’associazione Astro interviene in merito all’interpretazione della legge sul gioco della Regione Lombardia. Nelle FAQ pubblicate sul sito della Regione Lombardia – scrive – è riportata un’erronea interpretazione dell’art.
Anche l’associazione Astro interviene in merito all’interpretazione della legge sul gioco della Regione Lombardia. Nelle FAQ pubblicate sul sito della Regione Lombardia – scrive – è riportata un’erronea interpretazione dell’art. 5 della legge regionale 8/2013.
Secondo tale interpretazione, infatti, laddove la norma (al comma 1 ter, lettera a) stabilisce che il rinnovo del contratto tra esercente e concessionario è equiparato a nuova installazione (ai fini dell’applicazione del distanziometro), con la parola “concessionario” deve intendersi il “gestore”.
Come noi di PressGiochi abbiamo segnalato nei giorni scorsi – sulla base di ciò, alcuni comuni stanno indebitamente intimando agli esercenti (mediante avvisi verbali della Polizia Municipale o specifici avvisi scritti- come avvenuto per il Comune di Garbagnate) di dismettere gli apparecchi a partire dal mese di marzo 2022, in coincidenza, per l’appunto, con la scadenza dei contratti intercorrenti tra esercenti e gestori.
Bisogna inoltre tener conto che, anche per ciò che attiene il contratto esercente/concessionario (inteso nel senso appropriato), le concessioni in essere, a prescindere da prossimi specifici interventi del Governo, sono comunque prorogate, in virtù dell’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020, per i novanta giorni successivi alla scadenza dello stato di emergenza che, al momento, è fissata al 31 marzo 2022.
Occorre pertanto prevenire le gravi conseguenze che deriverebbero da una distorta applicazione delle norme.
Invitiamo quindi i nostri iscritti che hanno ricevuto o riceveranno intimazioni di tale natura, da parte degli agenti di Polizia Municipale o da parte dei Comuni, di informare immediatamente l’associazione, in modo che si possano intraprendere le opportune iniziative.
PressGiochi
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