23 Dicembre 2024 - 14:30

Regione Campania: ecco la nuova legge sul gioco con le modifiche della V Commissione

Distanziometro di 250 metri per le nuove attività di gioco, limiti orari applicati a sale giochi ed esercizi generalisti ma non per le sale con apparecchi di puro intrattenimento, Osservatorio

17 Giugno 2020

Distanziometro di 250 metri per le nuove attività di gioco, limiti orari applicati a sale giochi ed esercizi generalisti ma non per le sale con apparecchi di puro intrattenimento, Osservatorio regionale contro il Gap, attivazione di un numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, campagne regionali di informazione, formazione e aggiornamento degli esercenti, Piano di azione regionale per la prevenzione, il contrasto e la cura del DGA, Registro dei soggetti esclusi dal gioco.

Questi i principali contenuti della nuova legge approvata questa settimana dalla regione Campania che mette in campo una serie di proposte estremamente ricca ed articolata per far fronte al tema del gioco d’azzardo patologico e che interviene sui limiti distanziometrici individuando per le nuove attività una distanza di 250 metri dai luoghi sensibili.

Durante l’approvazione della legge, nel passaggio in Va Commissione si è stabilito che i “Sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, forniscono informazioni circa le situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, demandati, per i profili di rispettiva competenza, alle forze di polizia e alle polizie locali.”.

 

 

L’articolo 13 della legge prevede ‘Limitazioni all’esercizio del gioco per la prevenzione del DGA’.

1. In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all’articolo 1, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 (sale gioco con slot machine e vlt, bingo e scommesse) site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.

2. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’articolo 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotano, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

a) possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;

b) videosorveglianza dell’area con apparecchi per il gioco nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

c) modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;

d) certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all’articolo 18; tale certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla attivazione delle attività formative regionali.

3. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.

4. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività si applicano alle attività esistenti autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del r.d. 773/1931 nei casi in cui l’ingresso principale delle stesse sia collocato ad una distanza inferiore ai duecentocinquanta metri dall’ingresso principale del luogo sensibile, se entrambi i luoghi sono posti sulla facciata del medesimo edificio. Gli esercizi che si trovano in tali condizioni hanno facoltà di continuare l’attività nella medesima sede per non più di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma 1.

6. Non costituisce nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto, ovvero in caso di rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato.

7. Per le attività di cui all’articolo 3 i comuni prevedono la sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento:

a) per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30;

b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.

8. La sospensione oraria dell’attività di gioco non si applica alle attività che abbiano istallati esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro installati all’interno dei pubblici esercizi.

  1. Su ogni apparecchio per il gioco deve essere indicata, in modo chiaro, la data del collegamento alle reti telematiche.

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Modifiche della V Commissione

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