Verrà discusso questa mattina presso la Commissione contro la ‘Ndrangheta del Consiglio regionale della Calabria la Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere Arturo Bova recante: ” Modifiche alla legge
Verrà discusso questa mattina presso la Commissione contro la ‘Ndrangheta del Consiglio regionale della Calabria la Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere Arturo Bova recante: ” Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza) “.
La proposta prevede che “I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i ventiquattro mesi successivi a tale data” e non più entro dodici mesi come previsto nel testo originario.
I commi 3 e 4 prevedono l’introduzione del distanziometro di trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e di cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore.
Nel nuovo testo di legge vengono abrogati i commI 6 e 7 dell’articolo 16 della legge n. 9 del 2018 nei quali si prevede: “È vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. È altresì vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato.
Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Si corregge infine un refuso, relativo ad un errore nel testo originario: “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione
fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti dai luoghi sensibili”.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|