23 Novembre 2024 - 01:11

Regione Calabria. Si discute la proroga al distanziometro, l’abolizione del divieto pubblicitario e al gioco delle ticket redemption

Verrà discusso questa mattina presso la Commissione contro la ‘Ndrangheta del Consiglio regionale della Calabria la Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere Arturo Bova recante: ” Modifiche alla legge

09 Novembre 2018

Verrà discusso questa mattina presso la Commissione contro la ‘Ndrangheta del Consiglio regionale della Calabria la Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere Arturo Bova recante: ” Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza) “.

 

La proposta prevede che “I titolari delle sale da gioco, delle  rivendite di generi di monopolio e  delle sale scommesse esistenti alla  data di entrata in vigore della  presente legge si adeguano a quanto  previsto dai commi 3 e 4 entro i  ventiquattro mesi successivi a tale  data” e non più entro dodici mesi come previsto nel testo originario.

 

I commi 3 e 4 prevedono l’introduzione del distanziometro di trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e di cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore.

 

Nel nuovo testo di legge vengono abrogati i commI 6 e 7 dell’articolo 16 della legge n. 9 del 2018 nei quali si prevede: “È vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. È altresì vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato.

Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.

 

 

Si corregge infine un refuso, relativo ad un errore nel testo originario: “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione

fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione  superiore a cinquemila abitanti dai luoghi sensibili”.

 

PressGiochi

 

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