Lombardia. Beccalossi: “Io, stalker contro la ludopatia” Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso di una sala Bingo contro il comune di
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso di una sala Bingo contro il comune di Reggio Emilia che aveva negato alla sala la licenza perche in contrasto con il Regolamento Urbanistico Edilizio.
L’amministrazione – supportata nel giudizio anche dalla comunità onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” – ha preannunciato di non potere approvare il progetto in quanto l’uso U2/9.2 sarebbe stato sostituito da altro uso, in quanto la sala bingo non apparterrebbe più al predetto uso ma rubricato come “ attività ludico-ricreative con problematiche di impatto. Attività ludiche svolte in pubbliche sale da gioco, compresi quegli esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. (VLT, slot, sale bingo, sale scommesse)”.
Le delibere comunali sopravvenute nel 2013, modificando l’art. 1.61 del RUE, hanno introdotto l’uso B17, rubricato “attività ludico-ricreative con problematiche di impatto” ed hanno escluso la compatibilità dell’uso U2/9.2 del PRG 2001 con dette attività.
Quindi l’insediamento, in parte degli immobili da realizzare nell’area di proprietà, di una sala bingo, una sala slot e una sala scommesse, viene inclusa tra le attività vietate dalla nuova variante del RUE.
Come ricorda il Tar- respingendo il ricorso – “l’impatto delle sale bingo, e delle sale giochi in genere, è anche evidente sulla circolazione stradale, ove si impone la previsione di adeguati standard urbanistici (in particolare aree per il parcheggio) e nel caso di specie tale impatto è concretamente evidenziato dal numero di postazioni previste nella sala bingo da costruirsi (500 postazioni).
Ne consegue che l’introduzione di un uso ad hoc per le attività ludico-ricreative di impatto sociale deve farsi risalire alla delibera del 25 marzo 2013, adottata anteriormente alla richiesta variante del preprogetto e del permesso di costruzione con mutamento di destinazione d’uso, che sono state presentate sei mesi dopo (settembre 2013).
Né la ricorrente poteva fare affidamento sulla assunta ricomprensione delle sale giochi (Bingo e VLT) nelle attività ricreative previste dal PRG del 2001, epoca nella quale non vi era ancora la possibilità di aprire sale giochi di questo tipo, posto che l’art. 110 del T.U.L.P., in vigore all’epoca della redazione del Piano, vietava l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il Comune con la localizzazione delle attività ludico ricreative di impatto in aree specializzate con determinati standard urbanistici ha anticipato le previsioni di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. Emilia Romagna 5/2013 (“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”), ove ha stabilito che “Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.”.
Il giudice delle leggi a tale riguardo ha chiarito che l’art. 7, comma 10, del d.l. 158/2012, ha ad oggetto la tutela della salute (sotto forma di prevenzione delle ludopatie) e non l’ordine pubblico, quindi rientra nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (v. C. Cost. 300/2011).
L’art. 6 della l.r. Emilia Romagna 5/2013 consente ai Comuni di dettare criteri per la localizzazione delle sale gioco e, non essendo stati ancora definiti il decreto interministeriale e le conseguenti pianificazioni statali, esiste il potere comunale di disciplinare la materia, tanto più che l’art. 7 prevede la rilocalizzazione dei punti della rete di raccolta, così presupponendo la legittimità delle pianificazioni locali previgenti (cfr. CdS III 579/2016).
Alla luce del quadro normativo richiamato, la nuova disposizione del RUE risulta, da un lato, in linea con le prescrizioni in materia di salute, introdotte dal legislatore nazionale con il Decreto Balduzzi, e dall’altro fa fronte all’impatto che attività quali quelle di cui si tratta hanno sul contesto urbano, la viabilità e l’inquinamento acustico, esercitando i propri poteri di pianificazione e di governo del territorio (v. sent. 300/2011 in merito alla l.p. Bolzano).
In un altro arresto la Corte Costituzionale ha sottolineato che il “potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni” (sent. n. 220/2014), richiamando, a supporto di tale tesi, l’orientamento del Consiglio di Stato, condiviso dal Collegio, secondo il quale l’esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti .
Ne consegue che la mancata fissazione di “parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale”, alla data in cui il Comune di Reggio Emilia ha disciplinato l’uso specifico per le sale da gioco del tipo bingo e VLT, non impedisce l’esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli Enti locali.
“Per le considerazioni esposte, sembra evidente che l’art. 6 della l.r. Emilia Romagna 5/2013, nel richiedere che le “previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco” siano adottate “nel rispetto delle pianificazioni” statali, non attribuisce a queste ultime il valore di presupposto necessario, ma richiede soltanto che le previsioni dettate nell’esercizio del potere di pianificazione comunale non si pongano in contrasto con le previsioni stabilite a livello nazionale”.
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