Il Consiglio di Stato ha rigettato ieri l’appello presentato dai proprietari di un immobile situato nel centro storico di Reggio che era stato affittato a una società che, in contrasto
Il Consiglio di Stato ha rigettato ieri l’appello presentato dai proprietari di un immobile situato nel centro storico di Reggio che era stato affittato a una società che, in contrasto con le prescrizioni del regolamento edilizio comunale (Rue), aveva installato al suo interno macchinette videolottery per il gioco d’azzardo.
La sentenza ha certificato a tutti gli effetti la correttezza dell’acquisizione a patrimonio comunale dell’intero immobile interessato, per effetto delle leggi sull’installazione di nuove sale gioco. In base al Rue, infatti, le nuove sale scommesse o le sale per il gioco d’azzardo possono essere aperte esclusivamente in zone di ambito produttivo, quindi lontano da funzioni sensibili quali residenze, servizi scolastici e di quartiere.
Il servizio edilizia del Comune, rilevando l’abusività dell’installazione, aveva dunque imposto alla società affittuaria e al proprietario dell’immobile di regolarizzare le rispettive situazioni avvertendo che, in caso di inottemperanza entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge, avrebbe proceduto all’acquisizione gratuita dell’intero immobile al patrimonio comunale.
Non solo la società non ha provveduto ad adeguarsi alla legge, ma i proprietari dell’immobile non hanno svolto alcun tipo di attività, neanche di tipo giuridico (come, ad esempio, l’invio di una lettera di diffida al proprio conduttore), per risolvere la situazione, limitandosi a delegare il tutto alla società affittuaria e continuando comunque a percepire il regolare canone di locazione.
Decorso il termine dei 90 giorni, e constatata la completa inerzia delle parti, l’immobile è stato dunque acquisito al patrimonio comunale. A seguito di questa acquisizione, il Comune di Reggio ne ha dato avviso a tutti i soggetti coinvolti, che a quel punto hanno dato il via a una serie di contenziosi conclusisi di fatto con la sentenza del 10 agosto del Consiglio di Stato.
Quest’ultimo ha rigettato l’impugnazione dei proprietari ribadendo due concetti espressi anche dalla difesa del Comune di Reggio nel corso del giudizio, l’uno più formale e l’altro, invece, di carattere sostanziale.
L’avviso di avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, infatti, è un atto puramente consequenziale all’originario ordine di eliminazione dell’abuso, ossia delle macchinette da gioco Vlt.
Era questo primo ordine, eventualmente, a dover essere impugnato, se lo si fosse ritenuto eccessivo o viziato, e non il successivo avviso, il quale si limitava a constatare un effetto automaticamente derivante dalla legge vigente. La seconda motivazione ha riguardato invece un aspetto più sostanziale, quello della responsabilità del proprietario che, a fronte della contestazione di un abuso, secondo il Consiglio di Stato non può “nascondersi” dietro l’esistenza di un contratto di locazione, demandando l’adempimento al solo affittuario.
Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, il proprietario dell’immobile avrebbe dovuto dare prova di essersi diligentemente attivato, per quanto nelle proprie possibilità, per eliminare l’abuso contestato, ad esempio con diffide legali o promuovendo la risoluzione giudiziaria del contratto.
PressGiochi
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