Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha rinviato al Tar Bologna il ricorso di un operatore del gioco contro il regolamento sui limiti orari alle slot adottato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha rinviato al Tar Bologna il ricorso di un operatore del gioco contro il regolamento sui limiti orari alle slot adottato dal sindaco di Ravenna dichiarando la propria incompetenza a decidere.
Lo stesso Comune di Ravenna ha eccepito l’incompetenza del Tar laziale osservando che il ricorso ha ad oggetto essenzialmente l’impugnata ordinanza comunale per la Disciplina comunale degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle altre tipologie di esercizi. autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., r.d. 773/1931, ed evidenziando come il decreto del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli compreso tra gli atti in esame non ha alcuna incidenza sulla legittimità dell’ordinanza in quanto riguarda la determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per la installabilità degli apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., ma non ha alcuna attinenza con la disciplina degli orari dei pubblici esercizi presso i quali sono installati tali apparecchi.
Per il Collegio occorre stabilire se nel caso in esame debba farsi applicazione della disposizione dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., nella parte in cui fissa una deroga a tale criterio generale di attribuzione della competenza disponendo che, laddove l’atto presupposto sia costituito da un atto normativo o da un atto amministrativo generale “restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, ivi compreso quello sancito dall’art. 14, comma 1, cod. proc. amm., che devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. con sede in Roma le controversie indicate dall’art. 135 cod. proc. amm. (tra le quali rientrano le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di giochi pubblici con vincita in denaro).
La Corte Costituzionale ha ribadito che «le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un “criterio rigoroso” … essendo di tutta evidenza che il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell’individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di concreto significato».
Nel caso in esame l’interesse al ricorso è connesso alla lesione della sfera giuridica della parte ricorrente derivante dall’adozione dell’impugnata ordinanza in data 11 marzo 2014, la cognizione della quale rientra nella competenza del T.A.R. di Bologna ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., perché trattasi di un atto i cui effetti diretti sono limitati all’ambito del territorio del Comune di Ravenna.
PressGiochi
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