Si tiene questa mattina presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la presentazione del Rapporto Italia 2022 di Eurispes. Il Rapporto, giunto quest’anno alla 34esima edizione, è diventato, nel tempo,
Si tiene questa mattina presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la presentazione del Rapporto Italia 2022 di Eurispes. Il Rapporto, giunto quest’anno alla 34esima edizione, è diventato, nel tempo, un apprezzato punto di riferimento per gli studiosi, per le Istituzioni, per il sistema dell’informazione e per gli osservatori internazionali. Per scelta metodologica, il Rapporto si costruisce ogni anno attorno a sei dicotomie, illustrate attraverso altrettanti saggi accompagnati da sessanta schede fenomenologiche. Vengono affrontati, quindi, attraverso una lettura duale e contrapposta della realtà, temi che l’Istituto ritiene rappresentativi, anche se non esaustivi, della attualità politica, economica e sociale del nostro Paese.
Le dicotomie tematiche individuate per il Rapporto Italia 2022 sono: Conservazione/Cambiamento – Presenza/Assenza – Arretratezza/Modernità Ordinario/Straordinario – Moneta/Monete – Universo/Metaverso.
Nel rapporto, pur non affrontando direttamente il tema dei giochi, di nostro interesse, si toccano alcuni temi molto vicini al mercato dei giochi sia fisici che online. Dallo sport che coinvolge nel suo processo produttivo anche le scommesse, alle criptovalute, al Metaverso e Blockchain, infine, altro tema, quello del ruolo del ‘gestore’ nel rapporto con la Pubblica amministrazione.
IL VALORE DELLO SPORT SYSTEM PER IL MADE IN ITALY : QUALI GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA ?
Il valore sociale dello sport. Il Libro Bianco della Commissione Europea definisce lo sport un fenomeno sociale ed economico d’importanza crescente, che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall’Unione stessa. Nel 2004, in occasione dell’istituzione dell’“Anno europeo dell’educazione attraverso lo Sport”, il Forum del Terzo Settore ha presentato la “Carta dei princìpi
dello sport per tutti”. Il documento definisce lo sport un diritto dei cittadini, e dunque accessibile a tutti, veicolo di valori come lo spirito di gruppo, la tolleranza, la correttezza. Come fattore di partecipazione alla vita sociale, lo sport educa all’accettazione delle differenze e al rispetto delle regole, contribuendo al benessere psicofisico e alla realizzazione personale. Gli attori dello sport system. Lo sport system è un insieme assai eterogeneo di operatori economici e di organizzazioni: i fornitori di abbigliamento tecnico; i fornitori di servizi sanitari; di attrezzature sportive; di impianti sportivi; gli sponsor; gli spettatori; i tifosi; i mass media. La filiera dello sport comprende imprese che, seppure non coinvolte direttamente nel processo produttivo, contribuiscono con il proprio apporto al suo funzionamento: tessile; alimentare; turistico; innovazione tecnologica; organizzazione di eventi; giochi e scommesse. Secondo i dati di Deloitte, in Italia lo sport genera, su base annua, un valore superiore ai 30 miliardi di euro, contribuendo per circa il 2% al Pil nazionale, mentre l’indotto contribuisce per il 4%. L’industria sportiva occupa quasi 120.000 persone in Italia presso circa 40.000 imprese attive nei settori della manifattura, del commercio e dei servizi. Gli impianti sportivi sul territorio nazionale sono oltre 190.000. Gli italiani: un popolo di sportivi anche durante il lockdown. Secondo l’Istat, nel 2019 il 35% delle persone dai tre anni pratica sport con un incremento del 4,4% rispetto al 2013. Tra gli sportivi, il 26,6% pratica sport in modo continuativo e l’8,4% in modo saltuario. Dai dati Istat emerge che gli italiani non hanno rinunciato allo sport neanche durante il periodo di emergenza sanitaria. Tra le attività del tempo libero svolte a casa, al quarto posto c’è lo sport (22,7%) senza sostanziali differenze di genere (donne 21,9% e uomini 23,5%), con la prevalenza dei più giovani (età 18-34 anni). Il 37,3% di quanti hanno praticato sport durante il lockdown ha approfittato del
maggior tempo disponibile (45,6% le donne e 29% gli uomini); il 7,3% ha praticato sport all’aperto in uno spazio non pertinente l’abitazione. La disponibilità di terrazzi/balconi o spazi esterni ha inciso positivamente, il 23,4% contro l’11% residente in abitazioni senza alcun spazio esterno. L’emergenza sanitaria mette in crisi i centri sportivi. Dai dati di Sport e salute S.p.A. emerge che nel periodo maggio 2020- febbraio 2021, più della metà delle organizzazioni sono rimaste chiuse. Nel periodo maggio 2020-febbraio 2021, oltre il 90% delle organizzazioni sportive ha registrato una perdita di clienti, tra questi, il 40% afferma di aver perso oltre la metà dei propri iscritti. L’83% delle organizzazioni ha dichiarato di aver ricevuto le misure di sostegno. Nei mesi di settembre e ottobre, la chiusura ha interessato solo poco più di 1 attività su 10 e soltanto 4 organizzazioni su 10 hanno erogato ai propri clienti una offerta online. Ad un anno e mezzo dal primo lockdown quasi 1 centro sportivo su due continua ad erogare servizi online. Il protrarsi delle chiusure ha messo a dura prova la sopravvivenza delle organizzazioni sportive: il 6% delle
organizzazioni ha chiuso nel corso del 2020, mentre il 2% nel 2021. Tra i motivi principali che hanno portato alla chiusura rientrano: i costi troppo elevati (32%); la mancanza di adeguati aiuti da parte dello Stato (27%); la riduzione degli iscritti (23%). Il 69% del campione intervistato ha dichiarato di avere
approntato un’offerta sportiva on line e nel 60% dei casi si è trattato di una offerta gratuita per gli iscritti.
Conclusioni. I dati disponibili ci restituiscono l’immagine di un settore fortemente provato dall’emergenza sanitaria, che ha operato una sorta di selezione naturale tra gli operatori.
IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO NELL ’ EPOCA DELLE CRIPTOVALUTE
Riciclaggio e Antiriciclaggio in Italia: alcuni numeri. La Guardia di Finanza ha sequestrato nel 2020 beni per un valore di oltre 525 milioni di euro a seguito di 962 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio. Le persone denunciate per riciclaggio sono state 2.300, di cui 278 arrestate. Il valore del riciclaggio accertato si attesta intorno a 1,9 miliardi di euro.
Il Nucleo speciale Polizia valutaria ha analizzato 137.212 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 76.275 sottoposte ad indagini più approfondite. Nel campo dei reati fallimentari, sono stati sequestrati beni per oltre 293 milioni di euro, su un totale di patrimoni, risultati distratti, di circa 4,3 miliardi di euro. Ammonta a circa 2,2 miliardi di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti per il sequestro. Gli strumenti dell’anti-riciclaggio. L’art. 41, del Dlgs. 231/07 prevede l’obbligo per professionisti, intermediari ed altri operatori di procedere con la segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), quando siano a conoscenza, ovvero abbiano sospetto o ragionevoli motivi di sospettare, che siano in corso, siano state compiute, o anche solo tentate, operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo. Il riciclaggio (a differenza dell’autoriciclaggio) richiede necessariamente, il coinvolgimento di soggetti terzi estranei al delitto principale (da cui provengono i profitti), laddove la difficoltà da parte dell’accusa, spesso, risiede proprio nel provare la consapevolezza del terzo della provenienza delittuosa di tali beni/utilità. L’autoriciclaggio (articolo 648-ter, n. 1, del Codice penale) risolve invece le difficoltà di provare il consapevole coinvolgimento del terzo nella “ripulitura” delle somme illecite: è infatti lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale (da cui derivano i beni e le utilità) a trasferirle, investirle,
impiegarle, ecc. Presupposti dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. La Sentenza n. 35260 del 23.09.2021 della Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito i presupposti in presenza dei quali possono essere contestati i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio: l’imputato non si era limitato a percepire il valore del vaglia circolare frutto del reato presupposto, pari a 350.000 euro, ma lo aveva anche impiegato in operazioni di estinzione di debito e delle ipoteche. Tali attività, a giudizio della Cassazione, rientravano dunque in tutti i parametri costitutivi il delitto di autoriciclaggio. Il reato si ha quindi con la reimmissione
nell’economia legale di beni di provenienza delittuosa, con un’attività che ne ostacoli la tracciabilità.
Ultimi pronunciamenti della Corte di Cassazione in tema di autoriciclaggio. La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 45397 del 09.12.2021, ha chiarito altri rilevanti profili in tema di autoriciclaggio: gli indagati avevano interferito illecitamente nell’ambito di una procedura fallimentare, turbando occultamente la regolarità della vendita delle quote di una società, proprietaria di un immobile di rilevante valore economico adibito ad albergo. Alla sussistenza del reato di autoriciclaggio, nella forma del
“trasferimento” di beni di illecita provenienza individuata nella specie, non era di ostacolo la circostanza che i beni fossero stati venduti ad un soggetto terzo, estraneo agli illeciti contestati. Tale trasferimento,
sottolinea la Cassazione, aveva attuato un mutamento della titolarità del profitto del reato riveniente dai reati presupposto. Fondamentale, nel caso del “trasferimento”, è che si sia in presenza degli altri requisiti
richiesti dall’art. 648-ter.1.Cod. pen., costituiti, sul piano oggettivo, dalla immissione nel circuito economico sano di beni di provenienza illecita, con concreto ostacolo alla loro identificazione. Autoriciclaggio e indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Gli istituti deflativi del contenzioso sono ultimamente visti come un efficace strumento di riduzione delle liti e di veloce incasso degli introiti; la procedura di
voluntary disclosure e il rafforzamento dell’istituto della conciliazione confermano questo orientamento. Tuttavia, resta da chiarire l’effettivo rapporto di tali istituti deflativi con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria costituzionalmente sancito. Infatti, la rideterminazione dell’obbligazione con effetti ex tunc, valida nel caso dell’autotutela, non regge nel caso degli istituti deflativi, con dunque il rischio effettivo dell’autoriciclaggio. Inoltre, per questi Istituti non sussiste un’esclusione espressa del reato di autoriciclaggio, come invece esiste per la voluntary disclosure. Il reato di autoriciclaggio e le responsabilità dei professionisti. Il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/843, obbliga i prestatori di servizi il portafoglio digitale. È stata introdotta anche l’Anagrafe delle criptovalute, sia per le operazioni che per i gestori. I dati delle operazioni con i saldi delle transazioni saranno trasmessi trimestralmente al Ministero dell’Economia e per chi opererà in Italia sarà obbligatoria l’iscrizione nel registro della valuta gestito dall’Oam (Organismo Agenti e Mediatori). Chi non adempie all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito. Il decreto attuativo firmato dal Ministro
dell’Economia istituisce quindi un registro nel quale dovranno registrarsi obbligatoriamente tutti gli exchangers e tutti i gestori di crypto wallet, con possibilità pertanto di accesso ai dati personali di
coloro che operano sulle loro piattaforme e alle transazioni sulle stesse piattaforme transitate. La normativa dovrà anche tenere conto della proposta di regolamento europeo Markets in Crypto- asset
(MiCa).
UNIVERSO /METAVERSO
Sta per aprirsi un nuovo capitolo dell’avventura dell’umanità nel mondo digitale: il Metaverso. In pochi anni passeremo dal consultare un sito web usando il nostro cellulare, ad immergerci in esso tramite interfacce sensoriali, come occhiali e guanti speciali che ci saremo abituati ad avere sempre addosso, esattamente come siamo ormai abituati ad avere il telefonino sempre a portata di mano. Già oggi le nostre vite si svolgono nel mondo reale e nello spazio digitale.
Le contaminazioni tra mondo reale e mondo digitale nella politica, nell’economia e nella società sono enormi. Il loro effetto su noi come individui e come società, come democrazia, non è ancora ben capito, né governato, né regolato. Prima che questo “tsunami” arrivi e ci travolga inesorabilmente, proviamo
a rallentare almeno un po’, a ricostruire come in pochi mesi siamo arrivati qui. Proviamo a chiederci se, come società, siamo pronti a gestire questa rivoluzione, se abbiamo gli strumenti per farlo e la consapevolezza di quale sia la posta in gioco.
Insomma, proviamo a chiederci: cui prodest? IL FATTO. Il 29 ottobre 2021 Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook, ha annunciato al mondo che la sua creatura, la piattaforma social fondata nel 2004 che ad oggi conta più di tre miliardi di utenti, aveva cambiato pelle. Non solo e non più un social network ‒ il social network, si potrebbe dire ‒ ma una azienda dedicata a costruire tecnologia per connettere le
persone: da Facebook a Meta Platforms, l’azienda del Metaverso. Questo annuncio è diventato realtà il 4 gennaio 2022, quando gli utenti Facebook di tutto il mondo hanno ricevuto la notifica del cambio di nome.
Da quel 29 ottobre il termine “Metaverso”, e la realtà virtuale futurista che evoca, è diventato estremamente popolare e sinonimo di realtà virtuale parallela.
LA STORIA ALLE SPALLE
Perché Zuckerberg ha deciso di lasciarsi alle spalle i social networks per il Metaverso? L’idea di tradurre in tecnologia ‒ e quindi in impresa ‒ la visione del 1992 di Stephenson non nasce nel 2021: Second Life fu lanciata nel 2003 da Philip Rosedale, fondatore di Linden Lab, con la promessa di una piattaforma dove gli utenti ‒ i residenti ‒ potessero esplorare il mondo virtuale e socializzare con altri utenti; creare contenuti digitali e partecipare al contenuto creato da altri, come concerti, corsi ed eventi, e soprattutto avviare attività imprenditoriali utilizzando la valuta virtuale Linden Dollar, creando quindi un universo virtuale parallelo. Il Metaverso prima del Metaverso, insomma. Che però non decollò mai veramente: dopo un picco di 1 milione di utenti nel 2013, il numero iniziò lentamente a diminuire [second-life]. A volte una buona idea arriva troppo presto: la tecnologia dietro la realtà virtuale nel 2003 non era quella disponibile oggi, sia in termini di hardware che di software. Gli avatar e il mondo virtuale in cui si muovevano non erano molto realistici, così come non lo erano i loro movimenti. Nelle prime versioni di Second Life non c’era la possibilità di comunicare in maniera vocale; il controllo dell’avatar avveniva, ed avviene tuttora, tramite cursori come in un videogioco, e quindi l’esperienza non risultava così immersiva e totalizzante come promette di essere quella del Metaverso di Zuckerberg, dove visori di realtà virtuale e sensori indossabili permettono già oggi di agire nel Metaverso in maniera intuitiva e avvolgente.
LE TRE CONDIZIONI TECNOLOGICHE DEL METAVERSO
Il Metaverso è il frutto della compresenza di tre universi tecnologici abilitanti:
– la realtà virtuale;
– la realtà aumentata;
– l’intelligenza artificiale.
Non c’è Metaverso senza realtà virtuale di ottima qualità: la scienza e la tecnologia dietro a tutto ciò, la computer grafica e le rappresentazioni in 3D, esistono da vari decenni, ma sono sempre stati appannaggio dell’industria del divertimento, dai cartoni della Pixar [pixar] ai videogiochi più sofisticati [epic- games]. Periodicamente ci sono stati molti tentativi di espandere i campi di applicazione, e quindi il mercato, della realtà virtuale: dalla creazione di ologrammi nell’ambito del telelavoro per fornire strumenti di comunicazione più coinvolgenti delle videoconferenze a cui due anni di pandemia ci hanno tristemente abituati [zoom], all’uso di avatar personali nell’ambito dell’e-commerce in campi come la cosmetica e l’abbigliamento, per cercare di avvicinare il più possibile l’esperienza di acquisto online di questi prodotti a quella di andare fisicamente in negozio e annusare un profumo, provare un rossetto, o toccare la stoffa di un vestito [theatlantic]. Tutti i grandi giganti del Web – Google, Apple, Amazon, Meta e Microsoft ‒ hanno investito per decenni nella realtà virtuale, creando laboratori dedicati nei loro campus di ricerca [Seattle],
o acquisendo start-up accademiche nel settore [body-labs]. E però il 2021 ha visto investimenti di venture capitals in start-ups legate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata per quasi 4 miliardi di dollari, con quasi due miliardi investiti nell’ultimo quadrimestre del 2021 [crunchbase]: lo stesso quadrimestre
durante il quale Zuckerberg ha annunciato la metamorfosi di Facebook in Meta. Tutto sembra indicare che il Metaverso spingerà impetuosamente la realtà virtuale ad espandersi dal mondo dell’intrattenimento a quello dell’industria, del commercio e della salute [statista] ‒ a tutto, insomma. Non c’è Metaverso senza realtà aumentata, senza sensori indossabili in grado di far diventare le esperienze fatte dai nostri
avatar nel Metaverso vivide e ricche come quelle vissute da ciascuno di noi nella nostra vita reale; di farle diventare come se fossero esperienze vere, come se fosse vita vera. Come se il Metaverso fosse indistinguibile dal nostro universo.
In questa sfida tecnologica, la visione è probabilmente il senso più importante, anche se non l’unico: tra i cinque sensi, la vista è quello che coinvolge la percentuale maggiore di neuroni nel nostro cervello, con zone di corteccia dedicate al riconoscimento di particolari stimoli visivi come i volti. E, infatti, dagli anni
Novanta la tecnologia si è concentrata su come produrre visori indossabili in grado di stimolare la retina, così da generare una esperienza di realtà aumentata: realistica in termini di risoluzione e velocità del segnale generato, sostenibile in termini del peso di questi dispositivi fisici, ed accettabile in termini di
indossabilità a lungo termine. La sensazione claustrofobica di avere indosso i sensori per lunghi periodi di tempo, la necessità di mantenere a lungo lo sguardo focalizzato in avanti come se si indossassero dei paraocchi, insieme al peso di questi dispositivi, li ha resi a lungo prodotti di nicchia, nonostante i numerosi
tentativi di promuoverne l’uso da parte dei giganti tecnologici. La scommessa di Meta è di abbattere la frontiera tra mondo reale e mondo virtuale, mescolando Metaverso ed universo con visori
di realtà aumentata che proiettino la percezione del mondo virtuale nel mondo reale, creandone una versione ibrida dove non sia possibile distinguere l’uno dall’altro. E non c’è Metaverso senza Intelligenza Artificiale: se è vero che nel futuro prossimo universo e Metaverso si mescoleranno, che i nostri avatar interagiranno con i noi stessi fisici ‒ e uno con l’altro ‒ in un continuo indistinguibile, allora i tempi del ciclo
percezione-azione nel Metaverso dovranno essere gli stessi che nell’universo. Non potrà succedere che se il mio avatar allunga la mano per toccare un golfino nel Metaverso, la sensazione di morbido della lana mi arrivi con un ritardo di qualche secondo, magari perché la connessione è lenta. Se così fosse, si squarcerebbe il velo e quello che sembra cielo tornerebbe ad essere carta [Pirandello]. L’universo si separerebbe dal Metaverso. E allora il Metaverso non può fare a meno di modelli di Intelligenza Artificiale che anticipino, e all’occorrenza simulino, il risultato percettivo dall’azione “toccare il golfino di lana”. Che mi facciano sentire sulle dita la sensazione che si prova a toccare un golf morbido, anche se quel segnale ancora non è arrivato, magari per problemi di connessione o di Rete sovraccarica. Che, a partire dai gesti che iniziamo, siano in grado di predire quale possa essere il risultato più probabile di quel gesto, e ci “restituiscano indietro” esattamente quel risultato, e nessun altro – anche se magari all’ultimo momento abbiamo toccato la camicetta di seta accanto al golf, o abbiamo interrotto il gesto…
EVOLUZIONE DELLA BLOCKCHAIN E UTILIZZI APPLICATIVI
Nelle diverse classifiche internazionali (osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano) il nostro Paese occupa ancora le ultime posizioni per quanto riguarda i livelli di digitalizzazione, mentre lo sviluppo della tecnologia della Blockchain offre un ventaglio di opportunità in grado di
assicurare maggiore tracciabilità, riduzione delle frodi, protezione efficace di dati sensibili e miglioramento dei servizi al cittadino e alle imprese. Il Governo, in questi ultimi due anni, si è mosso verso due
output fondamentali: l’introduzione di un piano nazionale sulla Blockchain; la messa a disposizione di
fondi per promuovere progetti legati a tale tecnologia. Che cosa si intende per Blockchain? Le principali caratteristiche delle tecnologie Blockchain sono: l’immutabilità del registro, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza. Si tratta, in sostanza, di un database strutturato in blocchi (contenenti più transazioni), che sono tra loro collegati in Rete, in modo che ogni transazione avviata sulla Rete debba essere validata dalla
Rete stessa nell’analisi di ciascun singolo blocco. Una delle caratteristiche più importanti della Blockchain è la sicurezza, laddove la Marca Temporale, o Timestamp, impedisce che l’operazione, una volta eseguita, venga alterata o annullata, consentendo di associare una data e un’ora certe e legalmente valide a un documento informatico. Gli àmbiti applicativi della Blockchain. La Blockchain non è soltanto Bitcoin, ma permette di inviare qualsiasi dato in maniera sicura. Non essendoci intermediari a gestire le transazioni, la Blockchain abbatterebbe i costi delle commissioni delle banche, permettendo risparmi, velocità e affidabilità delle transazioni. È inoltre applicabile nei settori: Assicurazioni, Sanità, Pubblica Amministrazione. Blockchain e fatturazione elettronica. Secondo quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2B, a livello mondiale sono stati censiti centinaia di progetti
che riguardano i rapporti di filiera e che prevedono uno scambio di informazioni tra cliente e fornitore. Grazie alla tecnologia Blockchain per la registrazione di transazioni tra i contribuenti, si potrebbe dunque finalmente realizzare un’armonizzazione delle procedure di dichiarazione digitale delle transazioni
avvenute tra Stati Membri, anche al fine di disporre di un sistema capace di fornire le informazioni necessarie per combattere le frodi Iva: a dicembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato un Rapporto in cui emerge che l’evasione totale dell’Iva nell’Unione europea ammonta a ben 134 miliardi di
euro. L’Italia è quinta in Ue per divario tra gettito previsto e riscosso con il 21,3%. Peggio fanno solo Romania (34,9%), Grecia (25,8%), Malta (23,5%) e Lituania (21,4%). Blockchain e GDPR. Il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) nasce per “regolare” la gestione della privacy legata all’utilizzo dei dati degli utenti su web, app e social media da parte del web e media company, che, sulla profilazione degli utenti, stanno cercando di costruire il proprio vantaggio competitivo. Diventa quindi fondamentale capire anche il rapporto tra Blockchain e GDPR, potendosi aprire nuove forme
di gestione della sicurezza. Secondo il World Economic Forum, entro il 2025, ben il 10% del Pil del mondo sarà prodotto da attività e servizi erogati e distribuiti attraverso le tecnologie Blockchain. In linea generale, ciò che va a “scontrarsi” con il GDPR sono due dei princìpi base della tecnologia Blockchain: i dati inseriti sono pubblici e accessibili da chiunque; i dati presenti sono conservati illimitatamente. Tuttavia, il binomio
Blockchain e GDPR potrebbe offrire anche alcune interessanti opportunità, garantendo pseudonimizzazione e la minimizzazione dei dati (condividendo solo i dati assolutamente necessari).
LE INFILTRAZIONI CRIMINALI NEI CIRCUITI DELL ’ ECONOMIA LECITA : IL RUOLO DELLA P UBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA FUNZIONE DEL “GESTORE ”
La normativa antiriciclaggio. L’intero impianto disegnato dalla normativa nazionale antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 è saldato sul principio di collaborazione attiva da parte di un ampio novero di attori istituzionali e privati che, in ragione del ruolo specifico svolto nell’economia e nei mercati,
si trovano nelle condizioni di poter individuare e intercettare possibili condotte illecite. La Pubblica amministrazione, pur non essendo più compresa formalmente nella categoria dei “Soggetti obbligati” di cui all’art.3 del decreto antiriciclaggio, è tenuta a comunicare alla UIF (Financial Intelligence Unit) dati e
informazioni concernenti le operazioni sospette, sulla base di istruzioni dettate dalla medesima Unità.
Il ruolo di presidio della P.A. Il legislatore nazionale, nell’attuale regime di prevenzione antiriciclaggio, ha inteso conferire alle Pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle attività istituzionali, il ruolo di presidio, sensibilizzandole ad un efficace impegno di collaborazione attiva tesa a mitigare i rischi di infiltrazioni criminali. Il gestore è il soggetto che, in quanto accertatore di primo livello all’analista/segnalatore, è titolato a interfacciarsi con la UIF. Spetta allo stesso gestore farsi carico dell’onere di organizzare la formazione del personale interessato e l’eventuale filiera di collaboratori. Per comprendere appieno il
livello di collaborazione sinora offerto dalle Amministrazioni pubbliche al sistema di prevenzione antiriciclaggio, si rende necessaria una analisi dei flussi segnaletici indirizzati all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Nell’anno 2021 si è assistito all’invio di ben 139.524 segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all’UIF, + 23,3% rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del 2020 che sono state pari a 113.187, a testimonianza di un trend in continuo e costante aumento negli ultimi anni. Tuttavia, a fronte di questo incoraggiante dato emergente dall’analisi macroscopica dei flussi, occorre valutare la partecipazione delle singole categorie di soggetti, misurando i singoli livelli di partecipazione. La principale componente del flusso segnaletico è rappresentata dagli intermediari e operatori del comparto finanziario e bancario e da Poste con valori percentuali che si attestano intorno al 90% del totale. In misura
minore è il contributo prestato dalla categoria dei professionisti (notai, studi associati, interprofessionali e tra avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società di revisione e revisori legali) il cui apporto complessivo nell’anno 2021 si è attestato al 3,7% rispetto al totale. Ancora meno incisivo e limitato proprio l’apporto prestato dalle Pubbliche amministrazioni, con valori prossimi allo zero (dati UIF marzo 2022). Dall’analisi statistica dei flussi segnaletici provenienti dalle P.A. si evince come il contributo prestato dal comparto pubblico risulti essere ancora poco significativo e non sufficiente a garantire standard minimi di collaborazione. In particolare, alla data del 30 novembre 2021, risultavano iscritti al sistema telematico “Infostat-UIF” soli 151 Uffici della Pubblica amministrazione, con un aumento di appena 22 nuovi iscritti rispetto al precedente anno 2020. Tra gli uffici iscritti, il flusso segnaletico diretto all’Unità di Informazione Finanziaria ha interessato il 23% del totale, corrispondente a soli 35 Uffici della
Pubblica amministrazione; all’organo preposto sono pervenute sinora ‒alla data del 30 novembre 2021 ‒436 comunicazioni totali a partire dall’anno 2007. Regioni più virtuose nel processo di comunicazione risultano essere Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, con rispettivi 10, 6 e 4 invii. Il contributo prestato dalle Pubbliche amministrazioni del Sud Italia e delle Isole risulta particolarmente poco incisivo.
Il contributo maggiore è stato prestato dalle P.A. “centrali” come l’Agenzia delle Entrate, che polarizzano un apporto superiore al 75% del totale, seguite con il 17,5%, dagli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). In misura minore intervengono le Camere di Commercio con il 5,5% e gli Enti sanitari con l’1,50%. Risulta quindi determinante accrescere l’apporto complessivo prestato alla disciplina antiriciclaggio da parte di
questi uffici che, in ragione dell’attività istituzionale svolta, rappresentano un cruciale presidio di protezione dalle infiltrazioni criminali. Una opportuna politica di formazione e di aggiornamento del personale che opera all’interno della Pubblica amministrazione non può che considerarsi propedeutica al conseguimento di questo fondamentale risultato.
PressGiochi
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