La brevità dell’assenza del rappresentante del titolare della licenza di una sala scommesse legittima secondo il Tribunale amministrativo per la Sicilia l’accoglimento del ricordo promosso dall’agenzia contro la decisione della
La brevità dell’assenza del rappresentante del titolare della licenza di una sala scommesse legittima secondo il Tribunale amministrativo per la Sicilia l’accoglimento del ricordo promosso dall’agenzia contro la decisione della Questura di Palermo di sospendere per dieci giorni della licenza all’esercizio.
La questura ha disposto la sospensione dopo aver accertato l’assenza del rappresentante del locale all’atto di un controllo svolto da personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dal relativo verbale risulta che l’assenza del visto rappresentante è stata di soli dieci minuti.
Per il Tribunale che ha accolto il ricorso della sala “Si tratta, in effetti, di una circostanza dirimente ai fini della soluzione della presente controversia: nel caso di specie, l’assenza di parte ricorrente è stata particolarmente breve (appena dieci minuti) e motivata da esigenze comuni (l’acquisto del pranzo presso un vicino esercizio commerciale).
Questo Tribunale, con orientamento condiviso dal Collegio, ha già avuto modo di chiarire che «secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “sebbene il titolare di un’autorizzazione di pubblica sicurezza debba svolgere l’attività autorizzata assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui la stessa deve essere esercitata, tuttavia è a questi consentito di avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze; da ciò è stato fatto conseguire che la circostanza che un dipendente sia colto ad esercitare mansioni rientranti nell’oggetto dell’attività autorizzata non equivale a configurare automaticamente un’attività illecita, dovendosi, in concreto, accertare se il titolare dell’autorizzazione era, al momento del fatto, presente nel luogo di lavoro esercitando concretamente il potere direttivo e, in caso di assenza, se questa era o meno temporanea” (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2016, n. 12814 e12 settembre 2018, n. 52189)» e che non appare pertanto « sufficiente a integrare un’ipotesi di rappresentanza abusiva in violazione degli artt. 8, 10, 17, 17 bis e 88 T.U.L.P.S. l’occasionale esercizio di mansioni rientranti nell’oggetto dell’attività autorizzata da parte di un dipendente in caso di temporanea assenza, per ragioni contingenti, del titolare della licenza o del suo rappresentante (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 25 maggio 2020, n. 1033).
Ciò posto, – si legge ancora -non può ragionevolmente sostenersi che, per i soli dieci minuti necessari ad acquistare il pranzo da parte del rappresentante per la sicurezza, il punto di raccolta scommesse avrebbe dovuto essere chiuso; né si comprende come il titolare dell’esercizio avrebbe dovuto organizzare il lavoro dei rappresentanti per la sicurezza per non lasciare “scoperta” una simile – brevissima – assenza, motivata da comuni esigenze”.
PressGiochi
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