24 Novembre 2024 - 11:44

Raccolta scommesse e garanzie di solvibilità: per la Cassazione si tratta di misure di tutela

Colognola: il Tar conferma i limiti orari alle slot imposti dal sindaco Castelfranco (TV). In terza commissione il contrasto alla ludopatia La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di

05 Giugno 2017

Colognola: il Tar conferma i limiti orari alle slot imposti dal sindaco

Castelfranco (TV). In terza commissione il contrasto alla ludopatia

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Centro trasmissione dati legato al marchio maltese Betuniq contro il sequestro delle attrezzature del centro.

 

La vicenda processuale, si legge nella sentenza “integra il reato di cui all’art. 4, co. 4 I. n. 401/89 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o che non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni per causa non coincidente con l’illegittima esclusione dalle gare.

 

Come ha ricordato il giudice, “La vicenda processuale che aveva interessato direttamente la UniqGroup, nella quale era stato escluso che l’operatore di diritto maltese fosse stato illegittimamente escluso dalla gara in quanto – posto che il sistema delle concessione e delle autorizzazioni previsto dal diritto nazionale deve ritenersi coerente con la normativa unioneuropea se il mancato conseguimento di tali titoli non risulta effetto di discriminazione – il provvedimento era stato determinato dalla produzione di una sola garanzia bancaria dalla quale non risultava in modo sufficientemente chiaro una adeguata capacità economico-finanziaria della società di diritto maltese, il Tribunale ha concluso che la ragione essenziale dell’esclusione era da rinvenirsi nella mancata dimostrazione della capacità economico-finanziaria, requisito non discriminatorio, e che nel presente procedimento non era stata dimostrata la solidità e affidabilità economicofinanziaria.

 

Infine, “il ricorrente oppone che l’istituto con il quale venne stipulato il rapporto bancario era l’unico ammesso dall’autorità maltese nel settore di cui trattasi; ma tale circostanza non ha alcuna incidenza sul nucleo della vicenda, che è il carattere non discriminatorio di una legislazione che pone limiti di accesso ad un settore di attività economiche pretendendo garanzie di solvibilità a tutela di interessi pacificamente ritenuti preminenti dal diritto unioneuropeo”.

A conclusione la Corte ha ricordato  che la “Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che “l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

 

PressGiochi

×