Nuova e inedita giurisprudenza in materia di Punti Vendita Ricariche e messa a disposizione di apparecchiature destinate al gioco on line.
Il Tribunale di Ivrea – fa sapere l’avvocato Daniela Agnello
Nuova e inedita giurisprudenza in materia di Punti Vendita Ricariche e messa a disposizione di apparecchiature destinate al gioco on line.
Il Tribunale di Ivrea – fa sapere l’avvocato Daniela Agnello – ha escluso l’illecito contestato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, ufficio Monopoli per il Piemonte in materia di apparecchiature collocate all’interno dei PVR e ha annullato la sanzione amministrativa applicata al titolare di un esercizio commerciale, che aveva messo a disposizione dei propri clienti dei computer per la libera navigazione su internet.
La Guardia di Finanza di Torino, a seguito di un controllo presso il bar che aveva stipulato un contratto di punto vendita ricarica con un concessionario statale per l’affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione del gioco pubblico a distanza nonché di vendita di ricariche dei conti di gioco, aveva redatto un verbale di contestazione e sequestro amministrativo dei personal computer che avevano la pagina internet aperta sul canale di raccolta collegato al concessionario.
Il Giudice ha ritenuto che l’illecito amministrativo della messa a disposizione di apparecchiature che consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco dei concessionari on line “non può dirsi integrato per effetto della mera messa a disposizione della clientela di ‘normali’ personal computer”. Occorre la prova dell’effettivo utilizzo del PC come apparecchio da intrattenimento, in quanto la pagina di gioco visibile nello schermo del PC assume un carattere “neutro”.
Gli organi accertatori avevano verificato all’interno del bar oltre la presenza del pvr e dei personal computer anche la disponibilità di un distributore automatico denominato “Uniko”, commercializzato dalla società Passion Group, che consentiva la ricarica dei conti di gioco ma non la navigazione internet.
Il Giudice piemontese conclude che le contestazioni dell’amministrazione “non superano la soglia di gravità, precisione e concordanza .. e non sono sufficienti a ritenere provato che il PC fosse destinato, in via di normalità, a consentire agli avventori la pratica del gioco on line.”
Il Giudice statuisce che “la pagina internet di gioco ha il valore di indizio non univoco e che pertanto non sussistono gli elementi per integrare l’illecito amministrativo”.
Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Agnello e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali.
PressGiochi
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