Puglia. Per il Tar non si applica la deroga alla legge sui giochi per le autorizzazioni rilasciate nel 2016
Non si applica al centro Snai di Lecce il regime derogatorio di cui all’art. 7, comma 3, della Legge Regionale Pugliese 13 dicembre 2013, n. 43, in quanto l’autorizzazione ai
05 Settembre 2018
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Non si applica al centro Snai di Lecce il regime derogatorio di cui all’art. 7, comma 3, della Legge Regionale Pugliese 13 dicembre 2013, n. 43, in quanto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per la gestione del negozio di gioco sportivo e ippico in questione è stata rilasciata dalla Questura di Lecce al ricorrente solo nel 2016 quindi dopo l’entrata in vigore della suddetta Legge Regionale.
Con questa motivazione, il Tar Puglia ha respinto il ricorso di un centro scommesse Snai al quale il comune aveva ordinato la chiusura immediata per il mancato rispetto della distanza di 500 mt lineari dai seguenti luoghi sensibili.
Come ha chiarito il giudice l’ordine “comunale di cessazione dell’attività del Punto raccolta scommesse è provvedimento correttamente e doverosamente adottato dall’Autorità Comunale resistente, nell’esercizio del potere inibitorio spettante al Comune medesimo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7, della citata L.R. n. 43/2013, senza necessità di adottare provvedimenti in autotutela rispetto alle predette autorizzazione di pubblica sicurezza del 2016”.