Prosegue in Commissione Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali l’esame del progetto di legge a firma dei consiglieri Colonna, Borraccino, Leo e Santorsola recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13.12.2013, n.
Prosegue in Commissione Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali l’esame del progetto di legge a firma dei consiglieri Colonna, Borraccino, Leo e Santorsola recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13.12.2013, n. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.
Dopo le audizioni che si sono tenute a fine giugno e durante le quali è stato ascoltato anche il vicepresidente vicario di Sapar, Domenico Distante, il prossimo 20 luglio la commissione torna a discutere la proposta di legge.
Ricordiamo che l’articolo 1 del pdl è finalizzato a porre rimedio a quella che, a tutta evidenza, parrebbe un refuso nel testo della legge n. 43/2013, dal momento che la disciplina attualmente vigente prevede che non possano essere rilasciate autorizzazioni per l’esercizio di questa attività in un raggio “non inferiore a 500 mt” da una serie di luoghi sensibili (scuole, parrocchie, centri di aggregazione giovanile ecc.). L’obiettivo dell’articolo 4 è, quindi, quello di impedire il rilascio di autorizzazioni “in un raggio inferiore a 500 metri” dai suddetti luoghi sensibili.
L’articolo 2 introduce il divieto di pubblicizzare, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie ecc., le vincite che si sono realizzate presso quell’esercizio, dal momento che si è potuto verificare che questa modalità di pubblicità è particolarmente efficace al fine di indurre altri a giocare e/o a scommettere, con l’effimera speranza di poter emulare la buona sorte di altri giocatori. Ridurre la possibilità di pubblicizzare le vincite, si presume possa comportare una sensibile contrazione delle giocate complessive.
L’articolo 3 prevede che la Regione stipuli con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale degli accordi finalizzati a introdurre un codice di autoregolamentazione volto a vietare, sui mezzi del Tpl, la concessione di spazi pubblicitari dedicati ai giochi che possano determinare dipendenze.
L’articolo 4 introduce il divieto, per la Regione Puglia, di elargire qualunque tipo di contributo economico (comunque denominato) a quelle emittenti televisive a diffusione locale o regionale che abbiano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi a rischio dipendenza.
PressGiochi
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