23 Novembre 2024 - 20:29

Puglia: il Tar respinge il ricorso contro il distanziometro di una sala scommesse

“L’invocato “effetto espulsivo” risulta recessivo nel giudizio di bilanciamento degli opposti interessi, costituzionalmente rilevanti, risultando comunque “prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella L.R. Puglia 13 dicembre 2013,

12 Luglio 2022

“L’invocato “effetto espulsivo” risulta recessivo nel giudizio di bilanciamento degli opposti interessi, costituzionalmente rilevanti, risultando comunque “prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43”.

Lo afferma il Tribunale amministrativo Regionale della Puglia che ha respinto con sentenza di oggi il ricorso di una sala scommesse di Leverano in provincia di Lecce.

Il Tar ha ribadito che “Le norme regionali censurate sono finalizzate a definire misure di prevenzione atte a garantire la fondamentale tutela di specifiche categorie “deboli” della popolazione, rispetto alla quale i dedotti interessi economici sono destinati a recedere, sicché non si ravvisa alcuna violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in alcuno degli aspetti censurati”.

Nella sentenza il giudice ricorda che “secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 108/2017 – in materia di chiusure di sale scommesse coesistono due distinti poteri pubblici, ossia quello teso alla tutela dell’ordine pubblico (di competenza statale) e quello finalizzato alla tutela della salute pubblica (in cui le Regioni esplicano la loro competenza concorrente, con delega, poi, ai Comuni per la concreta attuazione delle necessarie azioni).

Proprio con riferimento alla norma regionale vigente nella Regione Puglia, il Giudice delle Leggi ha evidenziato che «…il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che – come posto in evidenza dalle citate sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 – ricadono nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale” (tra le altre, sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009). Il legislatore regionale è intervenuto, invece – come già anticipato – per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo. La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente “tutela della salute” (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale».

Emerge l’infondatezza della censura mossa da parte ricorrente, atteso che la cessazione di un’attività relativa ad una sala scommesse ben può essere disposta per ragioni diverse da quelle afferenti l’ordine pubblico e concernenti, invece, la tutela della salute, e, conseguentemente, da Amministrazioni diverse da quelle statali (preposte alla tutela dell’ordine pubblico), ossia dai Comuni delegati dalle Regioni, che dispongono di competenza concorrente in materia di tutela della salute”.

Inoltre, si legge, “il rilascio della licenza e l’inizio dell’attività sono certamente successivi all’entrata in vigore della normativa citata, sicché legittimamente il Comune ha verificato la sussistenza dei presupposti fondanti l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento alla idoneità dei locali quanto al rispetto delle distanze stabilite dalla normativa in vigore al momento dell’esame della domanda, in perfetta coerenza con il principio tempus regit actum”.

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