Il Tar Puglia ha respinto in questi giorni il ricorso presentato da una sala scommesse contro il comune di Galatone che aveva rifiutato la licenza alla sala in quanto situata
Il Tar Puglia ha respinto in questi giorni il ricorso presentato da una sala scommesse contro il comune di Galatone che aveva rifiutato la licenza alla sala in quanto situata entro un raggio di 500 metri da un istituto scolastico come disposto dalla L. R. 13 dicembre 2013, n. 43.
Per il giudice è legittimo l’art. 7 comma 2 L.R. 43/2013, e “non risulta adeguatamente dimostrata l’allegata impossibilità materiale di insediare un’attività di raccolta scommesse nel territorio del Comune di Galatone, dove invece risultano tuttora operanti ben due sale da gioco”.
Infondata anche “la sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 comma 2 L.R. 43/2013, considerata la ragionevole prevalenza attribuita dalla norma regionale in parola, attraverso la previsione di una distanza minima dei centri raccolta scommesse dai luoghi cd “sensibili”, alla tutela della salute dei cittadini ed al contrasto della ludopatia, prevalenza assolutamente compatibile con il sistema di valori tutelato dalla Costituzione che, infatti, all’art. 41 riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, che tuttavia “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
PressGiochi
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