Di seguito pubblichiamo tutte le modifiche approvate ieri dal Consiglio Regionale della Puglia alla legge n. 43 del 2013. Legge che nelle ultime settimane ha condotto gli operatori del gioco
Di seguito pubblichiamo tutte le modifiche approvate ieri dal Consiglio Regionale della Puglia alla legge n. 43 del 2013.
Legge che nelle ultime settimane ha condotto gli operatori del gioco legale a protestare per la salvaguardia dei posti di lavoro presenti e che ha spinto la politica a fare i conti con la realtà di una norma che avrebbe prodotto effetti a danno dell’occupazione locale.
Di seguito:
LEGGE REGIONALE
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”
Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:
Art. 1 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
“2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
“2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”;
“3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:
“5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative.”;
“7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione.”;
Art. 2
Introduzione dell’articolo 8 bis. della l.r. 43/2013
“8 bis.
(Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli)
Art. 3
Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 43/2013
PressGiochi
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