23 Dicembre 2024 - 19:30

Pubblicità del gioco d’azzardo. La Commissione europea: “Non proporremo alcuna regolametazione Ue”

La Commissione europea incoraggia gli Stati membri a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. In tal modo, gli Stati membri godono di un’ampia autonomia nella regolamentazione delle loro

18 Marzo 2020

La Commissione europea incoraggia gli Stati membri a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. In tal modo, gli Stati membri godono di un’ampia autonomia nella regolamentazione delle loro attività di gioco d’azzardo nazionali. In questa fase la Commissione non intende proporre alcuna misura specifica in relazione ai servizi di gioco d’azzardo e alla pubblicità.

 

E’ questa la risposta fornita dalla Commissione europea alla petizione presentata da un cittadino spagnolo che segnala la necessità di una legislazione dell’Unione europea in materia di pubblicità del gioco d’azzardo.

 

Il firmatario della petizione ricorda che molti anni fa è stata adottata nell’UE una legislazione sulla pubblicità di bevande alcoliche, tabacco e persino sulla pornografia, e afferma che sono necessarie leggi simili per la pubblicità relativa al gioco d’azzardo, sia che si tratti di negozi di scommesse, casinò, casinò online o giochi d’azzardo di qualsiasi tipo. Lo spagnolo sottolinea che sempre più persone soffrono di problemi di salute mentale collegati al gioco d’azzardo e che non è solo la persona dipendente a soffrire, ma tutti coloro che la circondano.

 

Nello specifico della sua risposta, la Commissione riconosce le gravi conseguenze sanitarie e sociali del problema del gioco d’azzardo e sostiene gli sforzi degli Stati membri per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori dei servizi di gioco d’azzardo.

“Tuttavia, – chiarisce la CE – poiché non esiste una legislazione UE settoriale specifica in materia di gioco d’azzardo, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della propria politica in questo campo e di definire il livello di protezione richiesto, a condizione che le misure adottate siano in linea con le norme il mercato interno istituito dal trattato e interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le norme sul gioco d’azzardo, anche sulla pubblicità del gioco d’azzardo e sulla protezione dei consumatori, nonché il loro rispetto, possono quindi variare da uno Stato membro all’altro.

La raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e dei giocatori dei servizi di gioco d’azzardo online e per la prevenzione dei minori dal gioco d’azzardo online incoraggia gli Stati membri a raggiungere un livello elevato di protezione per consumatori, giocatori e minori attraverso l’adozione di principi per i servizi di gioco d’azzardo online e per comunicazioni commerciali responsabili di tali servizi.
Inoltre, il considerando 10 della direttiva sui servizi di media audiovisivi recentemente riveduta, conformemente alla giurisprudenza della Corte, ricorda la possibilità per gli Stati membri di applicare il loro regime nazionale di protezione dei consumatori, anche in relazione alla pubblicità dei giochi d’azzardo, a condizione che lo Stato membro interessato non prende alcuna misura che impedirebbe la ritrasmissione in quanto tale di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro. Inoltre, il considerando 30 ricorda l’esistenza di numerosi sistemi di autoregolamentazione o di coregolamentazione che “esistono a livello dell’Unione e nazionale per la promozione del gioco d’azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive”.
Inoltre, nel settore della legislazione sulla protezione dei consumatori, il considerando 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali chiarisce che la direttiva si applica fatte salve le norme nazionali relative alle attività di gioco d’azzardo, consentendo in tal modo agli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori restrizioni e divieti di pratiche commerciali in questo settore”.

 

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