Come preannunciato nei giorni seguenti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico sul divieto di pubblicità dell’azzardo. In
Come preannunciato nei giorni seguenti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico sul divieto di pubblicità dell’azzardo. In base a quanto stabilito nella legge di Stabilità 2016, le pubblicità non andranno più in onda tra le 7 e le 22 nei canali “generalisti”, nessun blocco invece sui canali tematici, sulle piattaforme a pagamento, sulle emittenti locali e sui canali radiofonici ad eccezione dei canali dedicati ai minori tra i quali Rai YoYo, Cartonito e Boing.
Il testo, formato in tre articoli, decreta:
Art. 1
digitali terrestri generalisti di cui all’art. 32, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., ed al
relativo piano di numerazione automatica dei canali della televisione
digitale terrestre di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, gia’ legittimamente irradiati in ambito nazionale in
tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre, che
trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista
con obbligo di informazione.
Art. 2
intendono:
1) i canali televisivi digitali terrestri appartenenti alle
tipologie di programmazione tematica di cui all’art. 32, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.,
come definiti dal piano di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre di competenza dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni;
2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica
diverse da quelle digitali terrestri;
3) i canali televisivi a pagamento diffusi su qualsiasi rete di
comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view);
4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali;
5) i canali radiofonici nazionali e locali.
Art. 3
ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, i canali televisivi o
radiofonici, diffusi mediante qualsiasi rete di comunicazione
elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico
di minori.
essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia in tecnica
digitale.
In via di pubblicazione il decreto di stop alla pubblicità dell’azzardo sui canali TV “generalisti”
PressGiochi
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