24 Novembre 2024 - 18:22

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale la lr n.22 del 2015 dell’Emilia Romagna, modifiche disposizioni sull’azzardo

Certificata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge regionale n.22 del 2015 dell’Emilia Romagna recante Disposizioni collegate alla legge regionale di Stabilità per il 2016. L’articolo 16, completamente dedicato all’azzardo, modifica

02 Maggio 2016

Certificata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge regionale n.22 del 2015 dell’Emilia Romagna recante Disposizioni collegate alla legge regionale di Stabilità per il 2016. L’articolo 16, completamente dedicato all’azzardo, modifica la legge regionale n. 5 del 2013 recante ‘Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate’.Il primo inserimento riguarda :Assistenza   tecnica,   coordinamento,  supporto consulenziale (5 bis). “La  Regione- è stato decretato-  realizza  funzioni  di  assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti  Locali  in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all’art. 1, comma  2,  con  particolare  riguardo  agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali,  edilizi e  dimensionali,   alle   previsioni   degli   orari   di   apertura, all’ubicazione,  al  fine  di  sostenere  l’adozione   di  soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell’art. 1,  comma  1  e  con l’obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di  diffusione di forme di dipendenza dal gioco.  Inserito anche il 7 bis, sul sistema di Priorità e Premialità. “In coerenza con  quanto previsto all’art. 2, comma 1,  lettera  f)- continua il testo della legge-  per  la  concessione  di contributi,  finanziamenti,   agevolazioni   e   facilitazioni   agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli  privati  e di altri luoghi deputati all’intrattenimento  costituisce  condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio dell’art. 7.  2. Rientrano nel comma  1  tutte  le  agevolazioni,  gli  incentivi finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.   3.  La  Giunta  regionale  con  proprio  atto,  entro  120   giorni dall’entrata in vigore della legge regionale  di  stabilità  per  il 2016, sentita la competente Commissione assembleare ed  acquisito  il parere del CAL di cui alla legge regionale  9  ottobre  2009,  n.  13 (Istituzione del Consiglio  delle  autonomie  locali),  approva,  nei limiti  delle  possibilità  della  legislazione  vigente,  specifica direttiva per l’attuazione dei commi 1 e 2”.

PressGiochi

Fonte immagine: bologna - 29/03/2010 - elezioni regionali 2010 - sede della regione emilia romagna - viale aldo moro -

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