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Proroga della concessione Gratta e Vinci. Avv. Giacobbe: “Non è escluso l’abbandono della gestione ‘monoconcessoria’”

Vacciano (Misto): “Perplessità sul rinnovo tacito della concessione dei Gratta e Vinci” Sestri Levante. Zolezzi torna a criticare la presenza dei Ctd Il c.d. Decreto Fiscale collegato alla Legge di

27 Ottobre 2017

Vacciano (Misto): “Perplessità sul rinnovo tacito della concessione dei Gratta e Vinci”

Sestri Levante. Zolezzi torna a criticare la presenza dei Ctd

Il c.d. Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio del 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.10.2017  ha previsto – commenta l’avvocato Luca Giacobbe – all’art. 20 che “In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del DL 1 luglio 2000 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009 n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018”.

 

In estrema sintesi il Decreto Fiscale ha conferito ad ADM il potere di prorogare di ulteriori nove anni la durata della concessione per la gestione del gioco comunemente noto come ‘Gratta e Vinci’ senza la necessità di indire una gara per selezionare il concessionario che è e rimarrà esclusivamente Lotterie Nazionali S.r.l., società facente parte del gruppo IGT – Lottomatica.

 

Analizzando la norma in profondità si osserva che i commi 3 e 4 del DL 78/2009 prevedono che “3. La selezione concorrenziale per l’aggiudicazione della concessione e’ basata sul criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario e’ attribuito ai seguenti criteri: a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell’anno 2009 e a 300 milioni di euro nell’anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu’ completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; c) capillarita’ della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita’, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla liberta’ contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione”.

 

 

Possiamo quindi dire che già la norma primaria del 2009 prevedeva la possibilità di rinnovare la concessione di ulteriori nove anni.

La convenzione di concessione sottoscritta nel 2009 da Lottomatica Lotterie Nazionali S.r.l. all’art. 4, par 1 prevede infatti che “la concessione, rinnovabile per non più di una volta, ha durata di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni a decorrere dal 1° giugno 2010. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte di AAMS, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione”.

 

La relazione tecnica al Decreto Fiscale dispone che “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali a estrazione istantanea, sino al termine ultimo dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 800 milioni, in misura equivalente alla base d’asta già fissata nel 2009, di cui 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018″.

 

Ciò significa che tra i propositi del legislatore c’è quello di incamerare, a fronte della proroga della concessione, 800 milioni di euro ossia la stessa cifra che Lotterie Nazionali ha dovuto sborsare nel 2009 per aggiudicarsi la concessione.

 

Se il decreto sarà convertito in legge senza modifiche, la gara del Gratta e Vinci non si terrà l’anno prossimo e Lottomatica gestirà per 18 anni in esclusiva questo gioco.

Si apprende, inoltre, dalla stampa che il Governo Italiano stia valutando di modificare in sede di conversione il citato decreto.

 

È noto che, a livello comunitario, le proroghe automatiche delle concessioni statali sono state ritenute in conflitto con le norme dell’UE in materia di appalti pubblici. Tali norme infatti hanno lo scopo di garantire che tutti gli operatori economici abbiano pari possibilità in tema di partecipazione e aggiudicazione di una gara d’appalto. In base alle norme vigenti una nuova concessione può essere attribuita solo al termine di una procedura competitiva, ad eccezione dei casi specificamente regolamentati dal diritto dell’UE. Una proroga della durata equivarebbe a una nuova concessione; di conseguenza prorogare la data di scadenza di un contratto di concessione statale senza la previa indizione di una gara d’appalto non sarebbe in linea con il diritto dell’UE in quanto altre imprese potenzialmente interessate vedrebbero preclusa la possibilità di presentare un’offerta.

 

Non è escluso, – conclude Giacobbe – quindi, che in sede di conversione il decreto possa essere modificata prevedendo, per esempio, l’abbandono della gestione ‘Monoconcessoria’.

 

 

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