Il Tar Lazio sez 2 con ordinanza odierna ha riunito i giudizi relativi alla proroga 2023-2024 della concessione bingo e ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte
Il Tar Lazio sez 2 con ordinanza odierna ha riunito i giudizi relativi alla proroga 2023-2024 della concessione bingo e ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte giustizia europea. Il collegio ha ritenuto che le questioni pregiudiziali sollevate dal consiglio di Stato relativamente alle precedenti norme sulla proroga tecnica assumono rilevanza anche nella presente controversia posto che la normativa sopravvenuta si pone in linea di sostanziale continuità con le norme precedenti.
I concessionari bingo assistiti dagli avvocati Luca Giacobbe e Matilde Tariciotti quindi continueranno a versare euro 2800anziché 7500 mensili previa consegna di garanzia per la differenza.
Come spiega il Tar del Lazio: “Il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno
rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. Proroga tecnica, “dubita”, tra l’altro, “che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione(a seconda che si ritenga o
meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”. Le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato assumono rilevanza anche nella presente controversia, posto che la normativa sopravvenuta (art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) si pone in linea di sostanziale continuità con le norme precedenti, avendo disposto, inter alias, la proroga ulteriore delle concessioni in essere nonché un ulteriore incremento del canone concessorio”.
“La giurisprudenza -m continua il giudice romano – ha, da tempo, ammesso che, laddove il giudice si trovi a decidere una questione la quale richieda, in punto di diritto, la preventiva definizione di una questione pregiudiziale che risulta pendente innanzi al giudice competente, può, in luogo della (ennesima) rimessione della questione, disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato del giudizio (in quanto altro giudice ha sollevato analoga questione pregiudiziale) in conformità ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo”.
PressGiochi
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