22 Novembre 2024 - 04:55

PNRR 2: nel maxiemendamento anche la lotteria degli scontrini versione istantanea

Passa nelle commissioni Affari costituzionali e Istruzione in Senato il maxiemendamento al decreto Pnrr 2 che contiene la proposta di attivare la c.d. lotteria degli scontrini istantanea, ovvero quella tipologia

22 Giugno 2022

Passa nelle commissioni Affari costituzionali e Istruzione in Senato il maxiemendamento al decreto Pnrr 2 che contiene la proposta di attivare la c.d. lotteria degli scontrini istantanea, ovvero quella tipologia di lotteria con modalità di estrazione immediata nella quale il contribuente può conoscere, subito, l’eventuale vincita e il suo preciso ammontare.

In particolare, con il correttivo approvato viene previsto che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria.

Come si legge nella relazione tecnica: “Secondo quanto riportato nella relazione del 20 dicembre 2021 per “orientare le azioni del governo volte a ridurre l’evasione fiscale”, predisposta dal MEF a supporto del PNRR, dall’analisi statistica delle presumibili motivazioni che hanno generato, nel secondo semestre dello scorso anno, un trend decrescente nell’emissione degli scontrini associati alla lotteria degli scontrini, emerge che la lotteria, nella sua fase iniziale, si è rivelata poco efficace a modificare le abitudini di acquisto dei consumatori e che l’introduzione di vincite istantanee, in luogo dei premi mensili di importo maggiore, può rappresentare un utile modo per incentivare maggiormente la partecipazione alla lotteria. La norma in esame permetterebbe di attivare la c.d. lotteria degli scontrini istantanea, ovvero quella tipologia di lotteria con modalità di estrazione immediata nella quale il contribuente può conoscere, subito, l’eventuale vincita e il suo preciso ammontare.

L’intervento normativo scaturisce dall’evidenza che le lotterie ad estrazione istantanea, nel settore del gioco pubblico, hanno un’attrazione, rispetto al contribuente/giocatore, di molto superiore rispetto alle lotterie tradizionali differite (circa 1 a 10). Le best practice internazionali dimostrano, infatti, che la modalità di partecipazione alla lotteria più efficace al fine di incentivare l’utente a richiedere lo scontrino fiscale è proprio quella che comporta una conoscenza celere e contestuale del risultato.

Nel particolare settore del gioco, l’utente, normalmente, risulta essere più soddisfatto, seppur le vincite delle lotterie istantanee siano di più limitato valore, allorché conosca l’esito con immediatezza.

Con l’intervento legislativo si chiariranno, inoltre, le modalità di partecipazione alla lotteria, specificando l’obbligo normativo di associazione del codice lotteria – ovvero il codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, generato randomicamente e associato univocamente al codice fiscale della persona fisica/giocatore finale – con la titolarità dello strumento di pagamento elettronico ovvero dei fondi detenuti su rapporti di credito o debito bancari o postali propri della persona fisica che ha effettuato l’acquisto.

In altri termini, la nuova formulazione rende più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone, al fine di partecipare regolarmente alla lotteria, l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.

Nella proposta normativa viene inoltre eliminato ogni riferimento alla dizione “contribuente” in modo tale da assicurare la possibilità di far partecipare alla lotteria soggetti che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che pagano con strumenti elettronici a loro riferibili ma che traggono fondi su rapporti di credito o debito bancari o postali a loro non intestati e che pertanto di diritto non assolverebbero al pagamento delle imposte indirette unica condizione per acquisire la qualifica di contribuente nel caso specifico. Per maggior chiarezza è utile proporre un esempio: si pensi alla moglie, al figlio o al nipote, anche non conviventi, di una determinata persona. Questi soggetti utilizzano la carta di loro titolarità, perché regolarmente rilasciata e assegnata dall’istituto di credito o debito su cui è aperto il rapporto, ma traggono comunque fondi di titolarità, rispettivamente, del marito, del padre o del nonno. In questo modo potrà essere assicurato il pagamento di quei premi riferibili a quei nuclei di persone che, per diverse ragioni, potrebbero aver scelto di avere un solo conto corrente, intestato ad un solo soggetto, ma hanno in uso più carte assegnate in titolarità ai diversi componenti del nucleo. In tale direzione, si aumenterebbero le transazioni risultate vincenti che possono essere assicurate nell’erogazione del premio. Infatti al momento la dizione contribuente impone l’assolvimento dell’imposta indiretta.

Da ultimo si precisa che, al fine di evitare possibili truffe perpetrate da soggetti che sono di fatto nella disponibilità di strumenti di pagamento elettronici non di propria titolarità e che non traggono fondi da propri rapporti di credito o debito, rimangono invece non erogabili gli importi di potenziale vincita di tutti quei casi in cui il codice lotteria, in quanto identificativo del codice fiscale, non coincida né con il titolare dello strumento di pagamento elettronico né dei fondi sul rapporto di credito o di debito utilizzato per corrispondere quanto dovuto per l’acquisto.

La corrispondenza univoca dei due codici serve a eliminare, alla fonte, le possibili truffe che possono generarsi da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, ovvero possibili contenziosi tra il titolare delle risorse finanziarie impiegate nell’acquisito e il titolare del codice lotteria. Sotto tale profilo la disposizione si pone, pertanto, in coerenza con i principi regolatori del diritto tributario e del diritto penale, individuando in modo puntuale, non equivoco e inderogabile il soggetto privato del rapporto obbligatorio.

La norma è ad invarianza finanziaria atteso che i premi erogati sono quelli che trovano capienza negli strumenti normativi già in vigore e che dalla disposizione proposta non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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