23 Novembre 2024 - 13:48

PNRR 2: il Governo preannuncia di porre la questione di fiducia

Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’emendamento interamente sostitutivo dovrebbe

21 Giugno 2022

Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’emendamento interamente sostitutivo dovrebbe pervenire nella serata di domani; dopo l’esame della 5a Commissione, avranno luogo le dichiarazioni e il voto finale.

Nel testo è presente anche un emendamento in materia dei giochi che prevede la proroga per due anni per le concessioni delle scommesse e un intervento di carattere tecnico per quanto riguarda la regolazione degli apparecchi da gioco senza vincita in denaro.

 

 

Di seguito il testo integrale dell’emendamento:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di gioco pubblico)

  1. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali

scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall’articolo

1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

  1. All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: “c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

  1. Il fondo di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l’importo di euro 31.761.000 per l’anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.
  2. All’onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l’anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.»

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