14 Novembre 2024 - 18:31

Piemonte: si torna a discutere le modifiche alla legge sul gioco il prossimo 22 febbraio

L’Aula del Consiglio regionale del Piemonte tornerà a discutere la “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022” il prossimo 22-23 febbraio. Il Ddl di riordino, nell’ambito dell’attività di razionalizzazione

18 Febbraio 2023

L’Aula del Consiglio regionale del Piemonte tornerà a discutere la “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022” il prossimo 22-23 febbraio. Il Ddl di riordino, nell’ambito dell’attività di razionalizzazione e coordinamento dell’ordinamento, interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, anche per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato – Regioni ed evitare contenziosi.

All’interno della norma cosidetta omnibus, sono contenute anche disposizioni relative all’offerta di gioco pubblico e volte a modificare alcune incertezze contenute nella legge del 2019. Modifiche introdotte a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni, dagli operatori privati e dalle associazioni di categoria sulla l.r. 19/2021. Esse sono di natura esclusivamente tecnica e intendono supportare i Comuni e gli operatori nella corretta applicazione della normativa.

Questa settimana in Aula era iniziato l’esame del provvedimento: agli oltre 1100 emendamenti presentati dall’opposizione, se ne sono aggiunti più di 100 di maggioranza e Giunta, per un totale di 1247. La seduta è stata sospesa, nel pomeriggio del 15 febbraio, per una riunione di maggioranza. La minoranza ha criticato tale interruzione e la seduta è poi terminata per lasciare spazio alla riunione dei capigruppo.

L’opposizione obietta invece che con i 91 articoli e i tanti emendamenti presentati, la maggioranza intenda modificare profondamente alcune leggi in vigore, comprese quelle che riguardano la caccia, il gioco legale e le estrazioni.

Gli articoli 21-26 modificano alcuni aspetti della legge numero 19 del 2021.

L’art. 21 introduce modifiche sulla formazione per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che semplificano la disposizione contenuta nell’art. 4, comma2, lett. d) facendo chiarezza rispetto ad aspetti ritenuti critici dalle associazioni di categoria (ad es. Confcommercio).

L’art. 22 stabilisce definizioni univoche rispetto all’equipollenza tra la formazione erogata dalle c.d. scuole superiori e quella erogata dal sistema regionale di “Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta una delle modalità per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Gli artt. 23 e 24 contengono una migliore formulazione tecnico-giuridica delle norme originarie.

Con l’articolo 25 si provvede, apportando le opportune integrazioni all’art. 23 l.r. 19/2021, a colmare alcune lacune normative in materia di sanzioni mancanti rispetto ad illeciti previsti dalla l.r. 19/2021.

In particolare il comma 1 intende porre rimedio ad una discrasia tra l’art. 16, co. 2 che stabilisce l’interdizione dell’esercizio delle attività di gioco e la relativa installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, RD 773/1931 ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa dai c.d. luoghi sensibili e l’art. 23, co. 1, che stabilisce per tale illecito una sanzione amministrativa e la chiusura temporanea da 5 a 10 giorni dell’apparecchio messo in funzione nonostante il divieto. A fronte di divieto occorrerà stabilire la sanzione della chiusura definitiva dell’esercizio, non una chiusura temporanea.

Il comma 2 colma un vuoto normativo rispetto al divieto di cui all’art. 26 co.1, l.r. 19/2021, stabilendo la relativa sanzione.

Il comma 3 introduce la sanzione attualmente mancante nell’art. 7, co. 2, il quale introduce il divieto di consentire ai minori degli anni 18 di utilizzare gli apparecchi e i congegni per il gioco di cui all’art. 110, co. 7, c bis) RD 773/1931 (quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita).

Infine, il comma 4 stabilisce la sanzione per l’illecito di cui all’ art. 16, co. 3, il quale prescrive che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

L’art. 26 elimina un refuso che ha determinato un rinvio normativo errato da parte dell’art. 26 co. 3, relativo alle reinstallazioni, alle sanzioni disciplinate dall’art. 23 anche per le nuove aperture. In particolare, il rinvio operato all’art. 23 co. 1 in toto, norma che contiene anche l’art. 16, co. 2, il quale stabilisce il divieto per le nuove aperture di installare apparecchi per il gioco ad una distanza inferiore a 300 metri o 400 metri (a seconda della fascia di popolazione dei comuni) dai luoghi sensibili, ha determinato un orientamento interpretativo della giurisprudenza torinese fuorviante che potrebbe determinare contenziosi onerosi per la Regione. Viene affermato da un nutrito numero di sentenze di Corte d’Appello, che anche le reinstallazioni di apparecchi per il gioco debbono osservare la distanza dai luoghi sensibili, violando la ratio della norma contenuta nell’art. 26, norma transitoria introdotta proprio per consentire ad alcuni vecchi esercenti di derogare il c.d. distanziometro.

 

CAPO VI   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D’AZZARDO

Art. 21. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2021)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente:

“d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli”.

Art. 22. (Modificheall’articolo 9 della l.r. 19/2021)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 19/2021 le parole: “e a quelli formativi di secondo grado della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “secondari di secondo grado e alle sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”.

Art. 23. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 19/2021)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente:

“e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;”.

Art. 24. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 19/2021)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19/2021 le parole: “al regime autorizzatorio previsto” sono sostituite dalle seguenti: “ai regimi amministrativi previsti”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente:

“a) gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);”.

Art. 25. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 19/2021)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 le parole “alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “la chiusura definitiva degli apparecchi.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente:

“1 bis. L’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa dell’obbligo della rimozione degli apparecchiper il gioco reinstallati in numero superiore rispetto a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente:

“4 bis. La violazione del divieto contenuto nel secondo periodo dell’art. 7, co. 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio utilizzato.”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente:

“5 bis. La violazione del divieto contenuto nell’art. 16, co. 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio da gioco.”.

Art. 26. (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 26 della l.r. 19/2021)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo26 della l.r. 19/2021, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) e nell’articolo 16, comma 2 della l.r. 19/2021,consentono alle tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali specificate, nonché alle rivendite di generi di monopolio i quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli senza osservare i limiti di distanza dai luoghi sensibili, nei limiti e alle condizioni in essi previsti.

2. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 19/2021 dopo le parole: “articolo 23, commi 1” sono inserite le seguenti: “1 bis ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2,”.

3. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 19/2021 si applica solo alle nuove aperture di esercizio dicui all’articolo 16 della l.r. 19/2021.

PressGiochi

Fonte immagine: Palazzo Lascaris sede del Consiglio regionale del Piemonte, cortile

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