15 Novembre 2024 - 08:24

Piemonte: per ADM il Ries vale come titolo abilitativo per reinstallare le slot nei bar

Secondo l’Agenzia Dogane e Monopoli del Piemonte, il titolo rilasciato per l’iscrizione al Ries rappresenta un titolo abilitativo utile per la reinstallazione delle slot nei bar secondo quanto richiesto dall’articolo

04 Gennaio 2022

Secondo l’Agenzia Dogane e Monopoli del Piemonte, il titolo rilasciato per l’iscrizione al Ries rappresenta un titolo abilitativo utile per la reinstallazione delle slot nei bar secondo quanto richiesto dall’articolo 26 della legge sul gioco della Regione dello scorso luglio. Non solo quindi la licenza per generi di monopolio, come recentemente confermato dagli uffici regionali del Piemonte permetterebbe a tanti esercenti di poter reinstallare gli apparecchi dismessi in seguito alla legge sul distanziometro del 2016.

Come spiega l’ufficio regionale di ADM nello scrivere alla Regione: “L’ente territoriale, nel fornire un’interpretazione molto restrittiva della platea dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia, e cioè soltanto le rivendite generi di monopolio e i patentini, riferisce di una condivisione di intenti con l’Agenzia Dogane e Monopoli di cui questo ufficio non è a conoscenza e che si chiede di verificare e chiarire.

Il contatto con la Regione Piemonte si rende quanto mai opportuno al fine di una attenta riflessione sulla materia viste le molteplici implicazioni non soltanto di carattere economico, ma anche di tutela della salute, di contrasto alle ludopatie e di promozione della cultura del gioco responsabile e consapevole…

La descrizione del titolo RIES, “porta ad affermare che l’Iscrizione all’Elenco Ries, che è per espressa previsione normativa un titolo abilitativo, sia da ricomprendere tra le autorizzazioni ad efficacia ricognitiva che accertano l’esistenza dei presupposti di legge per esercitare una certa attività e costituiscono l’esito di un riscontro di idoneità. L’Agenzia, nelle sue articolazioni territoriali, non ha il compito di accertare preliminarmente i presupposti richiesti dalla legge per l’iscrizione bensì di esercitare una verifica successiva ad iniziativa d’ufficio e nel caso venga accertata una carenza dei requisiti e dei presupposti, di avviare il procedimento volto alla cancellazione dell’elenco.

Parrebbe condivisibile l’interpretazione resa dallo studio legale che farebbe rientrare nella fattispecie di cui all’art. 26, comma 2, della legge regionale del Piemonte 15 luglio 2021, n. 19, quale ‘autorizzazione rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli’, il titolo abilitativo derivante dalla corretta iscrizione al cosiddetto elenco Ries”.

Come commenta l’avv. Luca Giacobbe dello studio legale Giacobbe e Tariciotti: “Anche Adm aderisce alla nostra interpretazione. È chiaro a tutti che il Ries costituisce un titolo abilitativo per gli esercenti che installano Awp e ne deriva che anche gli esercizi generalisti rientrano a pieno titolo nei soggetti che hanno facoltà di reinstallare gli apparecchi se iscritti al Ries ante legge 9\2016. È auspicabile che la regione Piemonte corregga la faq fornita ed apra ad una interpretazione meno restrittiva per i generalisti visto che questa posizione non trova riscontro nella normativa di settore e da oggi  nemmeno secondo l’ente regolatore. Insistere su questa posizione significa negare a soggetti autorizzati da ADM di raccogliere gioco con implicazioni evidenti non solo di carattere economico per gli operatori e per l’erario ma anche di tutela della salute di contrasto alla ludopatia ed alla promozione di comportamenti responsabili”.

PressGiochi

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