23 Dicembre 2024 - 15:03

Piemonte: lavori sull’Omnibus ancora fermi per la discussione sul gioco d’azzardo

Dopo giorni di discussione, e un record di oltre 5.700 emendamenti ostruzionistici di minoranza, la maggioranza regionale cerca un accordo con l’opposizione sull’Omnibus. La seduta di ieri mattina, dove era

26 Giugno 2020

Dopo giorni di discussione, e un record di oltre 5.700 emendamenti ostruzionistici di minoranza, la maggioranza regionale cerca un accordo con l’opposizione sull’Omnibus.

La seduta di ieri mattina, dove era nuovamente discussione il provvedimento, è stata sospesa dopo che l’assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale Maurizio Marrone ha annunciato un confronto tra i capigruppo e il presidente Alberto Cirio.

Da giorni la minoranza contesta in particolare l’inserimento nell’Omnibus di modifiche alle attuali leggi sulla caccia e sul gioco d’azzardo, che il centrodestra vorrebbe rendere meno restrittive, bypassando l’iter per l’approvazione di una nuova norma. Nuova proposta di legge che di fatto è stata presentata in questi giorni dallo stesso firmatario di una precedente proposta, Claudio Leone della Lega, che questa volta mira ad intervenire in maniera più completa sulla questione del gioco inserendo anche elementi di tutela per le imprese del comparto.

La presente proposta di legge – scrive Claudio Leone nella relazione presentata al progetto – introduce una nuova disciplina per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), consta di 14 articoli e precisamente:

l’art. 1 detta le finalità della proposta;

l’art. 2 disciplina gli ambiti di intervento;

l’art. 3 prevede un Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del

rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;

l’art. 4 dispone circa le competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP;

l’art. 5 introduce la giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo;

l’art. 6 prevede note informative sanitarie nelle case da gioco;

l’art. 7 disciplina l’apertura ed esercizio dell’attività;

l’art. 8 prevede la possibilità da parte di enti di collaborazioni con le associazioni di auto-mutuo aiuto;

l’art. 9 promuove la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico;

l’art. 10 conferma il divieto di utilizzo da parte dei minori di apparecchi e congegni per il GAP;

l’art. 11 inserisce la c.d. clausola valutativa, prevedendo espressamente una relazione annuale ed un coinvolgimento della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, nonché del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche;

l’art. 12 dispone l’abrogazione della l.r. 9/2016 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico);

l’art. 13 detta la clausola di neutralità finanziaria visto e considerato che dalla presente proposta non derivano oneri per la finanza pubblica;

l’art. 14 in conclusione, dichiara l’urgenza delle disposizioni ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte.

Di seguito il testo del pdl  “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” :

Art. 1.
(Finalita’)
1.
La presente legge persegue le seguenti finalità:
a)
la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b)
la diffusione e la divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo;
c)
il rafforzamento della cultura del gioco misurato, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

Art. 2.
(Ambiti di intervento)

1.
Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Piemonte:

a)
promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;

b)
favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;

c)
promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP;

d)
favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.

Art. 3.
(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico)

1.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a)
interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

1)
ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

2)
a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

3)
ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

4)
ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

b)
interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ;

c)
la previsione, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d)
campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d’interesse;

e)
l’attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f)
interventi di supporto amministrativo per i Comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

2.
Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1 , la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i Comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore

Art. 4.
(Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP)

1.
Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

a)
campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

b)
iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;

c)
iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;

d)
attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

Art. 5.
(Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo)

1.
La Regione Piemonte indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo” presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d’azzardo.

Art. 6.
(Informazione sanitaria nelle case da gioco)

1.
Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

a)
il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

b)
i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 3.

Art. 7.
(Apertura ed esercizio dell’attivita’)

1.
L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2.
Fuori dai casi previsti dall’ articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931 , le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

3.
Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.

4.
A partire dal 1 gennaio 2021:

a)
non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931 , negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;

b)
negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’ articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 ; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;

c)
in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui all’ articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 , sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all’attività prevalente dell’esercizio;

d)
è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d).

5.
I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative.

6.
I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6.

7.
E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.

8.
La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione.

9.
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.

10.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

11.
Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)

1.
I Comuni e le ASL, nell’ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

Art. 9.
(Prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico)

1.
Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie, la Regione Piemonte, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale vigente, promuove:

a)
la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie;

b)
la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri antiusura per prevenire fenomeni di ricorso all’usura o sostenere chi ne è vittima;

c)
l’assunzione da parte dei Comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e di individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse;

d)
la Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione dal rischio da gioco patologico d’azzardo.

Art. 10.
Divieto di utilizzo da parte dei minori

1.
E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931 .

Art. 11.
(Clausola valutativa)

1.
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1.

2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall’entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a)
le modalità organizzative e procedurali adottate per l’attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;

b)
una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.

3.
Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse di cui all’articolo 6.

4.
Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

5.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

6.
I soggetti coinvolti nell’attuazione della legge, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 12
(Abrogazioni)

1.
La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) è abrogata.

Art. 13.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1.
Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 14.
(Dichiarazione di urgenza)

1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.