Pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale del Piemonte all’interno della quale sono previste modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 9/2016 sulla materia del gioco
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale del Piemonte all’interno della quale sono previste modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 9/2016 sulla materia del gioco d’azzardo. Si prevede nello specifico una tempo di quattro anni per gli esercenti che dispongono di slot machine e di otto anni per sale dedicate e agenzie scommesse per ricollocare gli esercizi non in regola con la norma.
Si prevede: Dopo il comma 2-bis dell’art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) sono inseriti i seguenti: «2-ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all’art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione. 2-quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all’art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2-quinquies. I titolari di cui al comma 2-bis, in regola con le disposizioni di cui all’art. 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.».
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