22 Gennaio 2025 - 08:00

Piemonte, il testo della pdl di iniziativa popolare sul gioco: servono 8000 firme in 6 mesi

“Continua la raccolta firme per la proposta di legge regionale contro il gioco d’azzardo patologico avanzata da 40 associazioni piemontesi che si sono mobilitate per fare in modo che la

22 Aprile 2022

“Continua la raccolta firme per la proposta di legge regionale contro il gioco d’azzardo patologico avanzata da 40 associazioni piemontesi che si sono mobilitate per fare in modo che la Regione torni sui suoi passi. Nel 2016, infatti, – afferma Domenico Rossi del PD in Regione Piemonte – il Piemonte era intervenuto sul gioco d’azzardo patologico con una legge che diminuiva il numero delle slot machine, eliminandole in prossimità dei luoghi sensibili. Una legge che è stata abrogata dalla giunta Cirio.

È bello sapere che ci sono persone ed organizzazioni che non si arrendono e chiedono con forza che la Regione Piemonte torni a mettere al centro la salute e non gli interessi di una categoria”.

In Piemonte, si sono succedute due leggi sulla regolamentazione del gioco d’azzardo, una nel 2016 e una nel 2021.

La proposta di legge regionale di iniziativa popolare presentata in queste settimane detta precisi requisiti per la collocazione degli apparecchi per il gioco lecito. Si prevede infatti il divieto di “collocare gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” da numerosi luoghi sensibili e si dettano anche i requisiti per l’offerta di gioco nei locali generalisti.

“L’impianto normativo in vigore, – commenta Rossi – voluto dalla giunta presieduta da Alberto Cirio – e appoggiata solamente dalla maggioranza in Consiglio –  ha, nei fatti, smantellato quello precedente.

Un’operazione politica che ha mobilitato molte realtà –  che da anni si battono sul fronte della dipendenza da gioco, contro il sovraindebitamento e le povertà, contro le mafie -, contrarie all’abrogazione della legge regionale 9/2016, che ha avuto il merito di regolamentare il settore.

Le posizioni avanzate da questo gruppo di realtà sono rimaste inascoltate dalla maggioranza Cirio.

Per questo, non abbiamo interrotto il percorso di confronto e dialogo e abbiamo strutturato una nuova proposta. Abbiamo deciso di chiedere alle elettrici e agli elettori piemontesi di esprimersi sul tema, sottoponendo loro una proposta di legge di iniziativa popolare dal nome “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.

Un progetto che deve ottenere 8000 firme in 6 mesi, necessarie per intraprendere un percorso virtuoso che, oltre a tutelare le fasce più fragili della popolazione, dia la possibilità di continuare e migliorare il cammino iniziato con l’approvazione della legge regionale 9/2016.

 

La legge del 2016, smantellata a colpi di maggioranza, è per noi un punto di partenza, perché i numeri rappresentano la sua efficacia su diversi fronti:

  • una significativa diminuzione dei soldi giocati e delle perdite da gioco;
  • un ridimensionamento del numero di utenti presso il SerD per patologia da gioco;
  • un numero minore di slot machine presenti sul territorio.

Un nuovo intervento normativo risulta dunque necessario e urgente per non perdere i risultati che si erano raggiunti, in un momento socio-economico particolarmente complesso per le categorie più fragili, anche alla luce dell’emergenza sanitaria che ha inciso pesantemente sul tasso di povertà e sul grado di coesione sociale”.

 

Di seguito il testo completo della proposta di legge regionale di iniziativa popolare:

 

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell’ambito delle competenze a essa spettanti in materia di tutela della salute e delle
politiche sociali promuove iniziative e azioni dirette a:
a) prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati
al gioco d’azzardo e delle sue pesanti conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;
b) disincentivare l’accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione di apparecchi da gioco
in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili;
c) contenere l’impatto negativo delle attività connesse al gioco lecito sulla qualità del contesto urbano,
sulla sicurezza, sulla viabilità e sull’inquinamento acustico.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “gioco d’azzardo patologico (GAP)”: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da
gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;
b) “sale da gioco”: i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi
dell’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza);
c) “sale scommesse”: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell’articolo 88 del
r.d. 773/1931;
d) “spazi per il gioco”: gli spazi riservati ai giochi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d.
773/1931 all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici
od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di
sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;
e) “apparecchi per il gioco”: gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d.
773/1931.
Art. 3.
(Osservatorio regionale sul fenomeno delle dipendenze da gioco)
1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP quale organo di consulenza della Giunta regionale per
le attività di cui alla presente legge.
2. L’Osservatorio resta in carica per l’intera legislatura. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g) e
h) sono rieleggibili.
3. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento, le risorse
materiali e il supporto del relativo personale.
4. L’Osservatorio è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di sanità, che lo preside o da suo delegato;
b) gli assessori regionali competenti in materia di politiche sociali, istruzione e formazione nonché di
commercio, o loro delegato;
c) tre consiglieri regionali scelti nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
d) sei rappresentanti del terzo settore di cui tre con comprovata esperienza rispettivamente in materia
di lotta al GAP, contrasto al fenomeno dell’usura e contrasto al fenomeno del sovraindebitamento e
lotta alla criminalità organizzata;
e) un rappresentante delle associazioni delle imprese operanti nel settore;
f) tre esperti in materie attinenti al GAP, scelti tra medici, psicologi, sociologi o giuristi designati
dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio;
g) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni regionali degli enti locali;
h) un rappresentante per ciascuna ASL
i) tre rappresentati per i tre sindacati : CIGL, CISL, UIL
5. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) relaziona annualmente sui risultati del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche
prestate in favore dei soggetti dipendenti da GAP;
b) formula pareri e proposte alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1;
c) elabora le linee guida per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio dei gestori e del personale
impiegato nelle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del personale impiegato negli
enti del terzo settore per i servizi nell’area delle dipendenze;
6. L’Osservatorio propone al Consiglio regionale il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e
la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico.
7. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito.
Art. 4
(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e
la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico)
1. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Osservatorio, entro centoventi giorni dall’approvazione
della presente legge, approva il Piano integrato con validità triennale, al fine di promuovere e
incentivare:
a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d’azzardo patologico mediante
iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte, in particolare, a:
1) accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo
patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie;
2) informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati
presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
3) informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
b) iniziative volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito
sul governo del territorio;
c) assistenza e consulenza telefonica, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio
specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per
l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui
all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare
dipendenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), per la cura e la prevenzione del gioco
d’azzardo patologico;
d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui
danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore
competenti e con tutti i portatori d’interesse;
e) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche
collegate al gioco;
f) monitoraggio del numero di controlli effettuati e delle sanzioni comminate in caso di inosservanza
della presente legge, attraverso una richiesta annuale agli organi preposti;
2. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed
accordi con i comuni, in forma singola o associata, le ASL, i soggetti del terzo settore e gli enti
accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le
associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.
Art. 5
(Logo regionale, giornata dedicata e sezione specifica sui siti degli enti locali)
1. È istituito il logo regionale “Libero da slot”. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, predispone un concorso per la progettazione grafica del logo, la cui
partecipazione è riservata agli istituti scolastici e formativi secondari di secondo grado e alle agenzie
formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) della Regione. La
partecipazione è a titolo gratuito.
2. La Regione diffonde la conoscenza sul territorio regionale del logo di cui al comma 1.
3. Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono a tutti gli esercenti di
esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico, che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’articolo
110, comma 6, del regio decreto 773/1931. Ogni comune può istituire un elenco per censire e
aggiornare annualmente gli esercizi che aderiscono all’iniziativa “Libero da slot” e lo può pubblicare
sul proprio sito istituzionale nell’apposita sezione tematica di cui al comma 5.
4. La Regione istituisce la giornata “Libero da slot”, all’interno di percorsi formativi continuativi,
dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e grado e con le università,
le nuove generazioni sul tema del contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico per
prevenirne i rischi.
5. Al fine di incentivare l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso del
gioco d’azzardo patologico, in accordo con le ASL, la Regione trasmette tutto il materiale informativo
e istituzionale sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico agli enti locali di
tutto il territorio piemontese, per la predisposizione all’interno dei rispettivi siti istituzionali di una
sezione specifica titolata “Lotta e contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP)”.
Art. 6
(Partecipazione del Terzo settore)
1. I soggetti del Terzo settore che sono attivi nel contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo
patologico e che operano negli ambiti individuati dall’articolo 1 partecipano all’attuazione della
presente legge.
2. La Regione può concedere contributi per il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui
al comma 1 volti a promuovere interventi di prevenzione, ad assicurare consulenza e orientamento,
nonché a favorire il reinserimento sociale e lavorativo in favore di persone affette da dipendenza da
gioco e delle loro famiglie.
Art. 7
(Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)
1. La Regione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, le forze armate e di polizia, nonché le ASL, promuove azioni di
sensibilizzazione e prevenzione, indirizzate alle fasce sociali a rischio, ai soggetti maggiormente
vulnerabili e in particolare ai giovani.
2. Le azioni di sensibilizzazioni e prevenzione di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) informare e sensibilizzare le persone sui rischi connessi alla pratica del gioco d’azzardo ed in
particolare sul pericolo di sviluppare una dipendenza nonché sulle ricadute sul piano della salute, sul
piano economico, sociale, lavorativo, della vita di relazione e dei rapporti familiari;
b) informare e sensibilizzare i gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e gli esercenti dei
locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del r.d. 773/1931 che
predispongono e adottano, attraverso le associazioni di categoria, un codice etico di
autoregolamentazione. Tale codice è finalizzato a responsabilizzare gestori ed esercenti alla
sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, al rigoroso rispetto delle
prescrizioni, dei vincoli e dei limiti imposti dalla presente legge e dai regolamenti comunali, anche al
fine di prevenire e contrastare condotte illecite a opera della criminalità organizzata.
3. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse
e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi
6 e 7, del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza
alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco.
4. I gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse ritirano, presso gli uffici delle
ASL, il materiale di cui al comma 3 e monitorano l’efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi
da parte di minori.
5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni
sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio
rischio di dipendenza.
6. Il materiale fornito ai sensi del comma 3 è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.
Art. 8
(Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo
da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931 in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve,
non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore
a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le Università, le scuole dell’infanzia e gli asili
nido;
b) centri e istituti di formazione professionale per giovani e adulti;
c) luoghi di culto, nonché cimiteri, case funerarie e camere mortuarie;
d) impianti sportivi;
e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
f) strutture ricettive anche non residenziali, quali i centri diurni per categorie protette, centri di salute
mentale, consorzi di servizi sociali, nonché luoghi di aggregazione giovanile, ludoteche, biblioteche
pubbliche, oratori e centri di aggregazione per anziani;
g) istituti di credito, money transfer, banche, uffici postali e sportelli bancomat;
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
i) movicentro e stazioni ferroviarie.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui
al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana,
nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete
pubblica.
3. I comuni possono pubblicare sul loro sito istituzionale, nell’apposita sezione di cui all’articolo 5,
comma 5, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori. Tale mappatura è aggiornata
tempestivamente.
4. La collocazione degli apparecchi rispetta le distanze di cui al comma 1, anche quando il luogo
sensibile insiste sul territorio di un comune limitrofo.
5. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e
7, del r.d. 773/1931 non vanno oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare
la visibilità dall’esterno.
6. Negli esercizi commerciali diversi dalle sale gioco e sale scommesse ove l’attività prevalente è
diversa dall’esercizio di giochi e scommesse gli apparecchi per il gioco sono collocati in ambienti
architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio. La superficie
complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale. I
comuni disciplinano le modalità di separazione tra i diversi ambienti.
7. Non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110,
comma 6, del r.d. 773/1931, negli esercizi:
a) di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o
secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che
prevedono vincite in denaro;
b) negli esercizi con superficie calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50
metri quadri.
8. Negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri di cui all’articolo 110, comma 6, del regio
decreto 773/1931 è consentita l’installazione e la presenza di un numero di apparecchi non superiore
a due.
9. Negli esercizi pubblici quali bar, tabaccherie, ristoranti e altri esercizi a questi assimilati, si possono
esporre biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea in appositi e delimitati spazi
che non superano il 30 per cento della superficie espositiva totale.
Art. 9
(Limitazioni all’esercizio del gioco)
1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali,
anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente norma, all’esercizio del gioco tramite gli
apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931, nella misura massima di dieci ore
di funzionamento nell’arco delle ventiquattro ore, suddivise in almeno due differenti fasce orarie, con
attivazione del funzionamento, a tutela dei soggetti vulnerabili per età, successiva alle ore 12
all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli
privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 10
(Divieto di pubblicità)
1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi
attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o
all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del rd.
773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al
pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per
favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi
pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.
3. I divieti in materia di pubblicità, all’esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse,
ricevitorie, agenzie ippiche, sale bingo e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite
in denaro, comunque denominati, in qualunque forma espressi, sono quelli previsti dall’articolo 9,
comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese”.
Art. 11
(Divieto di utilizzo da parte dei minori)
1. In osservanza di quanto previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è fatto divieto di
accesso ai minori di anni diciotto:
a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo;
b) nelle aree ovvero nelle sale slot e sale bingo in cui sono installati i video terminali di cui all’articolo
110, comma 6, lettera b), del r.d. 773/1931;
c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale o secondaria, quella di scommesse su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
2. È vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. È, altresì,
vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui
all’articolo 110, comma 7, lettera c bis), del r.d.773/1931.
3. Il titolare delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) è tenuto a identificare i
minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la
maggiore età è manifesta, come previsto vigente disciplina in materia.
4. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e),
l’accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco
avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni
apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.
Art. 12
(Attuazione degli interventi)
1. La Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge nell’ambito delle risorse regionali
disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché delle risorse statali ripartite ai sensi
dell’articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”) e dell’articolo 1, comma 946,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”).
2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento
di cui all’articolo 3, comma 5, lettera c), sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale
scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e
7, del r.d. 773/1931.
Art. 13
(Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)
1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni
di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dai
comuni.
2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.
Art. 14
(Sanzioni)
1. Ferma restando la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale ai sensi
dell’articolo 22 del d. lgs. 1 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la violazione delle
disposizioni dell’articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 a euro
10.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931,
nonché alla chiusura del medesimo.
2. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 9, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 a euro 2.000,00 per ogni apparecchio per il
gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931.
3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all’articolo 10, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. La mancanza dell’idoneo lettore di cui
all’articolo 11, comma 4, su ogni apparecchio per il gioco comporta la disattivazione dello stesso fino
ad adeguamento alla normativa.
5. In caso di violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento, il comune diffida ad adempiere
entro sessanta giorni, anche con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile
a far data dall’accertamento. Si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1000,00 a euro 2.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110,
commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle
sale da gioco e nelle sale scommesse.
6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura temporanea
mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931
fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.
7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle
disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per
il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno
proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
8. L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e l’introito delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui al presente articolo sono di competenza del comune. I comuni destinano i proventi delle
sanzioni amministrative a sostegno di iniziative promosse da associazioni a tutela dei consumatori,
dei familiari delle vittime di gioco d’azzardo, per recupero soggetti patologici o comunque per finalità
sociali o assistenziali.
9. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale).
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo
le modalità di cui all’articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in
materia di semplificazione).
Art. 15
(Incentivi)
1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque
denominati, considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all’articolo
110, comma 6, del r.d. 773/1931 e di materiale pubblicitario relativo al gioco lecito all’interno
degli esercizi autorizzati all’installazione di tali apparecchi.
2. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque
denominati, per le iniziative culturali, sociali e sportive, considera titolo di preferenza la distribuzione
di materiale informativo volto a informare e sensibilizzare sui rischi connessi e legati al gioco
d’azzardo patologico.
3. A partire dal 2023 la Regione applica un aumento dell’IRAP nella misura dello 0,92 per cento per
chi installa o non rimuove gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e
una diminuzione dello 0,50 per cento della stessa imposta per coloro che li rimuovono.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per beneficiare della riduzione
di aliquota di cui al comma 2.
Art. 16
(Politiche attive del lavoro)
1. Al fine di contemperare le eventuali ricadute occupazionali prodotte dalla riorganizzazione e
ristrutturazione del comparto a seguito dell’applicazione della presente legge e di tutelare le
condizioni di reddito e lavoro per tutti i lavoratori che saranno coinvolti, la Regione attiva tutti gli
strumenti di riqualificazione e ricollocazione previsti dalle politiche attive per il lavoro.
2. La Regione attiva altresì tavoli di verifica semestrali con le parti sociali per monitorare ed
intervenire preventivamente su questi problemi.
Art. 17
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello Statuto, sulla base di apposite
relazioni dell’Osservatorio di cui all’articolo 3, rende conto periodicamente al Consiglio regionale
delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione
e al contrasto del gioco d’azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente
vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle
informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell’attuazione della
presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della
normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e
successivamente almeno ogni diciotto mesi, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti
informazioni in ordine:
a) alle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e alle
iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività
illecite di riciclaggio;
b) all’andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in
confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale
degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931;
c) alle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi previsti dalla
presente legge;
d) agli interventi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 3, comma 5, lettera c), nonché alla
partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell’apertura
e della prosecuzione dell’attività;
e) alle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza
e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c);
f) alle iniziative promosse e sostenute dalla Regione in materia di sensibilizzazione e formazione di
cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), e dei soggetti coinvolti, nonché al censimento inerente l’elenco
previsto dall’articolo 5, comma 3;
g) alle dimensioni, alle caratteristiche e alla distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di
servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
h) al grado di soddisfazione dei servizi offerti rispetto alla domanda espressa e all’eventuale
conseguente miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme
di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;
i) al livello di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con
particolare riferimento al logo regionale “Slot, no grazie!”;
l) all’impatto sulla diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco
lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai
luoghi sensibili;
m) ai finanziamenti, ai benefici e ai vantaggi economici per i quali la Regione ha considerato, ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, requisito preferenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione
di tali apparecchi, nonché alle loro dimensioni economiche;
n) agli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 e all’articolo 9, comma 1;
o) alle modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.
3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e
contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le
seguenti informazioni:
a) una stima del contributo attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla
legge;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del
terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che
ne concludono l’esame.
5. I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le
informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, e 3. Tali attività sono
finanziate con le risorse di cui all’articolo 12.
Art. 18
(Norme transitorie)
1. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse nonché gli esercenti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7,
del r.d. 773/1931 collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati e in tutti i
locali pubblici o aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall’articolo 8 entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
2 I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 se gli stessi sono collocati all’interno dell’unico
esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.
Art. 19
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico
(GAP)) è abrogata.
Art. 20
(Disposizione finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 955.000,00 per
ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, a valere sulla missione 13 (Tutela della salute),
programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, trovano copertura mediante trasferimenti ministeriali relativi al
Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge di stabilità 2016).