Nella giornata di oggi, il Tar Piemonte ha respinto il ricorso promosso dal comune di Manta contro una sala Vlt legata a Global Starnet che aveva ottenuto la licenza ex.
Nella giornata di oggi, il Tar Piemonte ha respinto il ricorso promosso dal comune di Manta contro una sala Vlt legata a Global Starnet che aveva ottenuto la licenza ex. art. 88 Tulps dal Questore di Cuneo.
Per il giudice amministrativo non valgono le ragioni del Comune circa un ritardo nella comunicazione del provvedimento emesso dal Questore. “Il Comune ricorrente era già perfettamente a conoscenza del rilascio al controinteressato della licenza ex art. 88 TULPS per giochi VLT. Non potevano quindi esserci dubbi sulla localizzazione dell’esercizio e sulle ragioni ritenute ostative alla sua apertura. Inoltre, la Polizia municipale era stata contattata dal gestore “per fornire informazioni circa la possibilità di aprire una sala per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT); e che la P.M. aveva reso noto al richiedente “l’impossibilità di collocare una sala giochi con VLT nei locali prescelti” perché distanti meno di trecento metri da alcuni “luoghi sensibili” e perché collocati al piano terra di un edificio residenziale “in contrasto con il divieto di cui all’art. 5 comma 10 del Regolamento comunale” di settore”.
“Non vale, – conclude il Tar – quanto affermato dal Comune secondo cui solo la conoscenza piena del contenuto della licenza poteva consentire di apprezzarne l’effettiva illegittimità e di accertare la conseguente legittimazione ad agire dell’Amministrazione comunale. Gli elementi essenziali del provvedimento in questione e il preteso contrasto con le norme regolamentari erano da tempo noti al Comune e tanto era sufficiente per far decorrere il termine ex art. 29 c.p.a.”.
PressGiochi
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