“I titolari dell’ autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono coloro che esercitano la vendita dei
“I titolari dell’ autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit.”.
Con questa risposta arriva ufficialmente dalla Regione Piemonte l’interpretazione dell’articolo 26 comma 2 su chi siano gli esercizi generalisti che potranno presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi da gioco spenti a causa dell’entrata in vigore del distanziometro del 2016.
Come avevamo preannunciato venerdì all’interno dello spazio video 15 Minuti con PressGiochi, ascoltando le dichiarazioni del consigliere della Lega Andrea Cerutti e le interpretazioni dell’avvocato Luca Giacobbe, solo i bar con licenza per i generi di monopolio potranno richiedere la reinstallazione. Tutti gli altri dovranno presentare domanda come nuova installazione.
Come si legge nella risposta fornita in queste ore dagli uffici regionali:
L’art. 26, legge cit., contiene una norma finale che, in deroga alle disposizioni contenute sia nella precedente legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo (l.r. 9/2016), sia nell’attuale legge regionale (l.r. 19/21), consente ad alcune tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali che avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli, purché presentino istanza entro il 31.12.2021. In tal caso, non essendo gli esercizi equiparati a nuove installazioni, non dovranno rispettare i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui all’art. 16, l.r. 19/21.
In particolare, il comma 1 dell’art. 26, consente ai titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse (così come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. c) e d), l.r. 19/21), presso cui alla data del 19.5.2016 erano collocati apparecchi per i giochi leciti dismessi, ai sensi della l.r. 9/2016, di presentare istanza di reinstallazione al Comune/Questore competente, a seconda della diversa tipologia di apparecchi per il gioco, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il privato potrà reinstallare gli apparecchi per il gioco, se nel termine non interviene un provvedimento esplicito di diniego del soggetto competente.
Il comma 2 dell’art. 26, consente anch’esso la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, ma solo ai titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e monopoli, che presentino istanza al Comune/Questore competente, in relazione alla tipologia di gioco, fermo restando che il numero di apparecchi per il gioco reinstallabili non potrà essere superiore a quello individuato dall’art. 18 della legge regionale.
I titolari dell’ autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit..
Per quanto concerne, la superficie calpestabile, limite cui rinvia l’art. 26, co. 2, l.r. 19/2021, si intende quella indicata nel modulo RIES, oggetto di presentazione all’Agenzia delle Dogane e monopoli da parte del privato. Si precisa, altresì, che per superficie calpestabile s’intende, secondo la nota riportata nel modulo Ries,
… i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita
Rispetto al comma 3 dell’art. 26, si osserva che per quanto riguarda le sanzioni applicabili, il rinvio all’art. 23, co. 1, non opera nei confronti dei soggetti autorizzati alla reinstallazione degli apparecchi da gioco rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 16, co. 2, l.r. 19/2021.
Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall’art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l’art. 16, co. 2, che stabilisce l’osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l’esercizio dell’attività da gioco.
PressGiochi
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