10 Gennaio 2025 - 14:22

Piemonte e mappatura luoghi sensibili. Tortona: “Non spetta al comune, ogni esercente provveda per sé”

Dal 20 novembre scorso sono entrate in vigore le ulteriori restrizioni introdotte dalla Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016, che interessano in particolare gli apparecchi elettronici da gioco

05 Dicembre 2017

Dal 20 novembre scorso sono entrate in vigore le ulteriori restrizioni introdotte dalla Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016, che interessano in particolare gli apparecchi elettronici da gioco inseriti all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

 

Nei Comuni come Tortona, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili come: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie.

 

In questi primi giorni di vigenza del divieto sono molte le lettere pervenute da parte di esercenti ed associazioni che chiedono al Comune di “mappare” i luoghi sensibili e le attività assoggettate al divieto o di procedere alle misurazioni delle distanze in nome e per conto degli stessi.

 

A tutti è stato sostanzialmente risposto, in assoluta sintonia col dettato normativo, che al Comune competono le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni introdotte dall’art. 5 della presente legge, ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza. La violazione delle distanze comporta altresì l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio nonché la chiusura del medesimo mediante sigilli.

Pertanto ogni singolo esercente avrebbe già dovuto effettuare o comunque deve provvedere per proprio conto alle verifiche del rispetto dei limiti di distanza dai luoghi sensibili imposti dalla legge per stabilire se può o meno continuare ad ospitare gli apparecchi da gioco in questione.

 

PressGiochi