Perugia: respinto ricorso al Tar di un centro scommesse troppo vicino ad un luogo sensibile
“L’art. 6 della legge regionale n. 21/2014, oltre a fissare i limiti di distanza da determinati punti sensibili (comma 1), attribuisce appunto ai Comuni la facoltà di <<individuare altri luoghi
08 Giugno 2021
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“L’art. 6 della legge regionale n. 21/2014, oltre a fissare i limiti di distanza da determinati punti sensibili (comma 1), attribuisce appunto ai Comuni la facoltà di <<individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica>>”.
Così il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso di una sale scommesse al quale il Comune aveva ordinato la cessazione dell’attività per il mancato rispetto del distanziometro.
“Il provvedimento con cui il Comune di Perugia ha intimato alla ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili, – spiega il TAR – non può che ritenersi legittimo in quanto emanato in forza di normativa regolamentare locale coerente con la succitata normativa di cui al T.U.L.P.S. ed alla legge regionale n. 21/2014”.