25 Novembre 2024 - 00:39

Per il Tar Lecce senza concessione, niente raccolta scommesse

Respinto il ricorso di un Ctd di Lecce legato al bookmaker SKS365 contro il diniego posto dal Questore di taranto al rilascio della licenza di polizia. Per il Tar Lecce è fondamentale avere la concessione ministeriale per poter esercitare la raccolta delle scommesse.

23 Gennaio 2015

Respinto il ricorso di un Ctd di Lecce legato al bookmaker SKS365 contro il diniego posto dal Questore di taranto al rilascio della licenza di polizia. Per il Tar Lecce è fondamentale avere la concessione ministeriale per poter esercitare la raccolta delle scommesse.

Come ha ricordato il collegio “il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l’ordinamento comunitario. A dimostrare ciò è sufficiente fare riferimento alla già indicata sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2013, laddove, ha statuito che: “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”

Quanto poi al fatto che la concessione in capo all’operatore (in questo caso SKS365 Group GmbH) debba essere rilasciata dall’autorità competente italiana e non da altro Stato, non possono che applicarsi i medesimi arresti giurisprudenziali sopra riportati, ritenendosi quindi tale regola in sé non contrastante con l’ordinamento comunitario, atteso che proprio per la delicatezza dei controlli sottesi all’accertamento di cui sopra (verifica dell’assenza di qualsiasi contatto tra l’operatore che intende operare nel mercato delle scommesse e dei giochi d’azzardo e le attività illecite, anche nell’ottica di una piena ed effettiva tutela del consumatore), appare quanto mai opportuno e certamente non sproporzionato, pretendere che il controllo posto alla base del rilascio della concessione, sia operato dallo Stato nel cui territorio l’attività va esercitata, essendo in quel luogo più alto il rischio di infiltrazioni illecite ai danni del consumatore finale.

 

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