25 Novembre 2024 - 03:52

Per il Mef, la filiera delle Awp ha ancora margini per sopportare nuove tasse!

Sembrerà assurdo agli operatori e ai gestori di apparecchi da gioco, ma per il Governo la filiera ha beneficiato degli aumenti fiscali realizzati negli ultimi anni. Perché? Lo si intuisce

28 Aprile 2017

Sembrerà assurdo agli operatori e ai gestori di apparecchi da gioco, ma per il Governo la filiera ha beneficiato degli aumenti fiscali realizzati negli ultimi anni.

Perché? Lo si intuisce facilmente nel testo del decreto legge conosciuto come Manovrina nel quale, secondo i tecnici, ci sarebbero le basi per apportare nuovi aumenti al preu sulle Awp visto che ‘grazie’ agli incrementi di 4,5 punti percentuali realizzati nel 2016, “a partire dal 2017 la filiera, a parità di gettito, realizzerebbe un maggiore ricavo”.

 

I calcoli teorici non sono confermati poi però da quelli pratici. Andando a fare tanto di conto, i tecnici, evidenziano che per il comparto Awp,  a partire dal mese di agosto 2016, quando le nuove schede con il payout ridotto sono entrate in esercizio in modo completo, la raccolta derivante dagli apparecchi in esame è diminuita rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente di circa il 3,7% medio. La riduzione è confermata anche nei primi mesi dell’anno 2017.

 

Considerando gli effetti dell’aumento del preu in considerazione del calo della raccolta che il minor payout ha determinato, mettere in ginocchio il comparto comporterà all’Erario un vantaggio di gettito pari a 0,2 mld su base annua, pari a 0,15 mld per il 2017.

Va precisato però che tali calcoli valgono nel futuro imminente e dovrebbe mantenersi stabile la raccolta con il solo calo considerato. Su tutto questo – occorre evidenziarlo -, non si considerano gli effetti delle normative locali sin qui ancora non operative.

 

L’idea è che con i giochi pubblici il Governo stia facendo un gran pasticcio. Senza far giri di parole, ci si dovrebbe chiedere se il gioco vale a candela e quali effetti reali tali normative  porteranno all’industria del gaming, prima e all’Erario, poi.

 

 

Ma andiamo per ordine.

Come spiega la relazione che accompagna il decreto, la norma prevede l’incremento dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  Si tratta delle cosiddette «new slot» (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal giuoco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di giuoco (sale scommesse, sale bingo), in cui l’accesso è precluso ai minori d’età.
Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento).

Si precisa che, con l’articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13 per cento al 17,5 per cento. Lo stesso comma, peraltro, ha previsto anche la riduzione della percentuale di vincita (pay out) dal 74 per cento al 70 per cento delle somme giocate.

In connessione con tali modifiche, il comma 920 dello stesso articolo 1 ha abrogato il comma 649 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), il quale aveva previsto un prelievo di 500 milioni di euro annui sulla filiera.

 

In sostanza, considerato che la riduzione del prelievo nella misura di 500 milioni di euro corrisponde a circa due punti del PREU, con la citata legge di stabilità per il 2016 l’incremento effettivo della tassazione gravante sulla filiera è stato di 2,5 punti percentuali, mentre la riduzione del pay out è stata, come detto, di 4 punti.

Poiché l’incremento del PREU ha avuto effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2016 mentre la sostituzione delle schede per la modifica del pay out è stata completata nel periodo giugno-luglio 2016, può ritenersi che la filiera abbia recuperato, nel corso dell’anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali.

 

A partire dal 2017 la filiera, a parità di gettito, realizzerebbe un maggiore ricavo, costituito dalla differenza tra il minore pay out e la maggiore tassazione effettiva (i 500 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità per il 2015, infatti, erano espressamente posti a carico della filiera).
Alla luce di quanto sopra, con l’incremento del PREU previsto dalla norma in esame viene a riequilibrarsi il peso fiscale gravante sul giocatore e sulla filiera, nel senso che i 4 punti percentuali di minori vincite saranno destinati interamente all’erario.

 

 

La raccolta complessiva relativa al 2016 è stata pari a 26,33 mld di euro. A parità di raccolta, quindi l’incremento di 1,5% comporterebbe un maggior gettito pari a 390 mln. Tuttavia, si osserva che a partire dal mese di agosto 2016, quando le nuove schede con il payout ridotto sono entrate in esercizio in modo completo, la raccolta derivante dagli apparecchi in esame è diminuita rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente di circa il 3,7% medio.

 

Questa riduzione sembra trovare tendenzialmente conferma nei primi mesi dell’anno 2017.

Considerando una riduzione della raccolta del 3,7%, si possono formulare le seguenti stime:

-Raccolta 2016: 26,33 mld – Erario 2016: 4,6 mld

– Raccolta con riduzione del 3,7%: 25,35 mld – Erario: 4,8 mld

– Maggior gettito annuo: 0,2 Mld:

– Maggior gettito 2017: 0,15 mln (0,2 x 9/12) =

 

 

SGI E ACADI: “Pronti a chiedere al Mise l’istituzione di un tavolo di crisi, per scongiurare il fallimento del settore gioco”

Agcai: “Gestori tutti uniti contro i nuovi aumenti al Preu delle Awp”

 

 

VLT

La norma prevede altresì l’incremento dell’aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Si tratta delle cosiddette VLT che possono essere installate solo in sale in cui è precluso l’ingresso ai minori di età (sale VLT, sale scommesse, sale bingo).

Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento).
Si precisa che con l’articolo 1, comma 919, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 0,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 5 per cento al 5,5 per cento.

 

 

La raccolta complessiva nel 2016 è stata pari a 23,1 mld. A parità di raccolta, quindi, l’incremento di 0,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 110 mln su base annua. Tuttavia, si osserva che l’aumento del preu comporterà presumibilmente la necessitò, da parte della filiera, di ridurre il payout, attualmente pari all’88%.

Come è stato registrato per il comparto AWP, la riduzione del payout potrebbe comportare una riduzione della raccolta per riduzione della domanda.

 

Inoltre, nel comparto delle Vlt assume una certa rilevanza, per le particolari modalità di gioco e alla luce dell’alto livello di payout, il cd. Rigioco, cioè il reimpiego delle somme vinte. La riduzione del payout, comporterà quindi una riduzione del rigioco. Tenendo conto di ciò,la riduzione della base imponibile soggetta a Preu potrebbe essere stimata nell’ordine del 2 o 3 %.

Nell’ipotesi in cui la riduzione della raccolta si assestasse sul 3%, si possono formulare le seguenti stime:

-Raccolta 2016: 23,1 mld – Erario 2016 : 1,27 mld

– Raccolta con riduzione 3%: 22,4 mld – Erario : 1,34 mld

– Maggior gettito annuo: 0,07 mld

Maggior gettito 2017: 0,052 mld (0,07 x 9/12) =

Il maggior introito sarebbe pari a 70 mln su base annua. Nel 2017 si otterrebbero i ¾ di questa cifra pari a 52 mln.

Non si considerano gli effetti delle normative locali sin qui ancora non operative.
Tassa sulla fortuna». – Le vincite sono tassate se conseguite sui seguenti giuochi:

Lotto e 10&Lotto;

giuochi numerici a totalizzatore (Superenalotto e giuochi complementari);

lotterie istantanee;

VLT.

Mentre per il giuoco del Lotto il prelievo si applica sulle vincite di qualunque importo, sugli altri giuochi le vincite sono tassate solo quando siano superiori a 500 euro e solo per la parte eccedente tale importo.
La norma lascia invariate le tipologie di giuoco sulle quali trova applicazione la ritenuta sulle vincite, aumentando l’aliquota del prelievo sul giuoco del Lotto dal 6 per cento all’8 per cento e quella sugli altri giuochi, limitatamente alla parte di vincita eccedente l’importo di 500 euro, dal 6 per cento al 12 per cento.
La differente aliquota prevista per i giuochi diversi dal Lotto (12 per cento) si giustifica con il fatto che sul Lotto, come già detto, il prelievo si applica su tutti gli importi di vincita mentre sugli altri giuochi solo sulla parte eccedente 500 euro.

 

LOTTO

 

Si precisa che, nel 2016 il totale del prelievo sulle vincite è stato pari a 395 mln, di cui oltre 300 mln provengono dal Lotto, (si tratta di circa il 78% di cui oltre l’86% è attribuibile alle vincite di importo inferiore a 500 euro). Il caso del gioco del Lotto è particolare, poiché, a differenza che negli altri giochi, il prelievo del 6% riguarda ogni sorta di vincita e non solo quelle superiori ai 500 euro.

Con la norma in esame, il prelievo del gioco del lotto registrarebbe un aumento di circa 100 mln su base annua. Tuttavia, occorre considerare che per  il gioco del Lottol’aumento del prelievo determina, in sostanza, una riduzione del payout, con possibili effetti sulla domanda di gioco.

Tenuto conto che si tratterebbe di un aumento limitato, potrebbe risultare poco percepibile dai giocatori, con riflessi, quindi, contenuti sulla raccolta. E’ ragionevole ritenere che le eventuale riduzione della raccolta possa risultare nell’ordine del 2% (-162mln a raccolta stabile).

In tal caso, considerato che la resa erariale è pari a circa il 22% della raccolta, si avrebbe un minor introito erariale di -35 mln (162 x 22%). La riduzione della Raccolta compporta minori ircavi per i ricevitori e per il concessionario; ciò che a parità di costi, produce un minor gettito per Ires e Irap, nell’ordine stimato di -11 mln.

Inoltre, la riduzione della raccolta implicherebbe  teoricamente in livello più basso di vincite, con un minor introito da ritenuta di circa -6mln.

In conclusione, l’aumento del prelievo erariale sulle vincite del Lotto porta un maggior introito stimato pari a : +100 -35 -11 -6 = +48 mln.

 

Altri giochi

 

Per quanto concerne gli altri giochi soggetti al prelievo sulle vincite, incidendo la tassazione solo sulla parte di vincite superiore ai 500 euro, gli effetti sulla raccolta si stimano di modesto impatto.

Pertanto a parità di base imponibile rispetto al 2016, il maggior gettito derivante dall’incremento di aliquota dal 6% al 12% è pari a 95 mln. Complessivamente l’impatto del provvedimento può essere stimato su base annua in un incremento di gettito pari a 143 mln di euro (48+95).

L’aumento del prelievo sulle vincite richiede il preventivo adeguamento tecnologico dei sistemi necessario all’applicazione concreta del prelievo e soprattutto alla rendicontazione contabile del gioco. L’applicazione dell’incremento di prelievo, relativamente all’anno 2017, potrà partire solo dal 1 ottobre. Il maggior gettito va considerato come rateo per i mesi corrispondenti (3/12).

 

 

Di seguito il testo della Manovra relativo ai giochi:

 

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di giochi).

 

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19 per cento dell’ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate.
  2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.
    3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
    4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

 

Cristina Doganini – PressGiochi

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