Aumento all’11% della tassa sulle vincite per i giocatori del 10 e Lotto, aumento del Preu sulle sole slot machine, raddoppio del costo dei nulla osta, acconti maggiorati del preu,
Aumento all’11% della tassa sulle vincite per i giocatori del 10 e Lotto, aumento del Preu sulle sole slot machine, raddoppio del costo dei nulla osta, acconti maggiorati del preu, introduzione della tessera sanitaria per le AWP-R, aumento delle sanzioni per il gioco illegale.
A prevederlo è la versione finale del decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni che la prossima settimana dovrebbe arrivare in Senato.
Ecco la versione definitiva del decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100.
Articolo 29
(Aumento della ritenuta sulle vincite del 10&Lotto)
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10&lotto” e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all’undici per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’otto per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
Articolo 30
(Ulteriore aumento del PREU sugli apparecchi da divertimento)
1. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle parole “di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)”.
Articolo 31
(Aumento del corrispettivo per il rilascio di titoli autorizzatori per gli apparecchi da divertimento)
1. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
2. In considerazione della previsione di cui all’articolo 1, comma 569, lett. b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
Articolo 32
(Incremento degli acconti dovuti a titolo di PREU per il sesto bimestre dell’anno 2019)
1. Per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
Articolo 33
(Contrasto alla raccolta di gioco illegale)
1. Al fine di contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico, all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “con la reclusione da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti “con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro.”;
b) le parole “Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
c) è aggiunto il seguente comma: “4 quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.”.
2. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente lettera: “f quater) Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.
Articolo 34
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PressGiochi
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