22 Dicembre 2024 - 08:04

PE risponde a petizione Cirio: “La legge del Piemonte sulle slot machine non falsa la concorrenza nel mercato interno”

Per il Parlamento europeo l’adozione da parte della Regione Piemonte della legge che introduce divieti e distanze per il gioco pubblico e per l’installazione delle slot machine non falserebbe la

28 Febbraio 2018

Per il Parlamento europeo l’adozione da parte della Regione Piemonte della legge che introduce divieti e distanze per il gioco pubblico e per l’installazione delle slot machine non falserebbe la concorrenza all’interno del mercato interno e sarebbe conforme con il TFUE.

“Gli Stati membri godono di un’ampia autonomia nella regolamentazione delle loro attività di gioco d’azzardo nazionali. Possono limitare la fornitura di servizi di gioco d’azzardo al fine di perseguire obiettivi di politica pubblica quali la tutela dei consumatori, compresa la lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo, purché tali restrizioni siano giustificate e in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal TFUE e interpretate dalla CGUE”.

 

Lo afferma la commissione delle petizioni del Parlamento europeo rispondendo alla petizione presentata dall’europarlamentare Alberto Cirio (FI) il quale aveva chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità tra la legge regionale piemontese N.9/2016 e le libertà economiche del mercato interno previste dal Trattato.

Il firmatario denunciava i possibili effetti distorsivi sulla concorrenza di una legge regionale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. La legge vieta l’installazione di macchine da intrattenimento e da gioco nelle vicinanze (entro 300 metri) di luoghi particolarmente sensibili come scuole, centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, banche e bancomat, compro oro e stazioni di pullman e ferroviarie. Cirio ha presentato la petizione ritenendo che il divieto in questione sia sproporzionato rispetto all’obiettivo di scoraggiare i giochi d’azzardo patologici e costituisce una chiara violazione della libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e della prestazione di servizi (articolo 56 TFUE) e distorce la concorrenza tra operatori commerciali chi gestisce l’attrezzatura in questione in base alla sua posizione.

Citando l’articolo 116 del TFUE, che prevede l’adozione di misure da parte della Commissione laddove una disparità regolamentare possa influire significativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, Cirio ha chiesto alle istituzioni europee di pronunciarsi sulla compatibilità di tale legislazione con le libertà del mercato interno, senza sottovalutare la questione della promozione dell’occupazione (articolo 9 del TFUE).

 

“Occorre notare – ha spiegato il Parlamento nella sua risposta – che non esiste una normativa sul gioco d’azzardo dell’UE specifica per settore. Gli Stati membri sono autonomi nel modo in cui regolano le loro attività di gioco d’azzardo fintantoché sono in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e come interpretate dalla Corte di giustizia delle l’Unione Europea (CGUE).

Gli Stati membri possono limitare i servizi di gioco d’azzardo al conseguimento di obiettivi di politica pubblica (quali la protezione di consumatori, minori, giocatori, compresa la lotta contro la dipendenza dal gioco d’azzardo, la lotta contro la frode e il riciclaggio di denaro), ma le restrizioni devono essere proporzionate, giustificate e non discriminatorie.

Allo stesso tempo, gli Stati membri devono dimostrare che le regole costituiscono una parte essenziale di un approccio coerente e sistematico e che le misure proteggono effettivamente i giocatori e il pubblico in generale dai pericoli associati al gioco d’azzardo.
In secondo luogo, le regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE si applicano in linea di principio al comportamento delle imprese.

Solo in circostanze eccezionali la legislazione di uno Stato membro può violare le regole di concorrenza, in combinazione con altre disposizioni del TFUE.

Tuttavia, nel caso in esame, non vi sono indicazioni che evidenziano che dall’adozione della legge regionale nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica identificati, lo Stato membro falserebbe la concorrenza all’interno del mercato interno.

In particolare, non vi sono indicazioni che la legge regionale in vigore (i) richieda o incoraggi l’adozione degli accordi anticoncorrenziali in violazione dell’articolo 101 del TFUE o (ii) crei una situazione in cui un’impresa pubblica o un’impresa uno Stato membro ha conferito diritti speciali o esclusivi, che in quanto tali non sono vietati dal diritto dell’Unione, ma semplicemente esercitando i diritti preferenziali che gli sono conferiti, sono portati ad abusare della sua posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE.

 

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