25 Dicembre 2024 - 07:11

Pdl sul gioco patologico: il Comitato Ia Comm. dà parere favorevole

Il Comitato permanente per i pareri in Commissione affari costituzionali della Camera ha ieri dato il proprio parere favorevole al pdl recante Disposizioni per la prevenzione, la cura e la

22 Dicembre 2017

Il Comitato permanente per i pareri in Commissione affari costituzionali della Camera ha ieri dato il proprio parere favorevole al pdl recante Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico.

Il Comitato ha ricordato come il contenuto del provvedimento attiene, da una parte, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e, dall’altra parte, alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; ricordato, in proposito, che la maggior parte delle regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano;
rilevato che vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di competenza legislativa statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere g), h) ed l)della Costituzione.

Il relatore Emanuele Cozzolino ha ripercorso nella presentazione il testo unificato, che riportiamo di seguito:

L’articolo 1 delimita l’oggetto e la finalità del provvedimento, che introduce misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, e dei loro familiari e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

L’articolo 2 definisce affetti da dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con condotte tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità e assimilabili ad altre dipendenze. Sono definiti «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono infine considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d’azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

L’articolo 3 stabilisce i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e relativa certificazione, In particolare si prevede che il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d’azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale e che la certificazione di diagnosi di gioco d’azzardo patologico dà diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Infine si dispone che nel sito internet istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale.

L’articolo 4 dispone in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo. In particolare si stabilisce che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre il medesimo Ministero della salute, su proposta dell’Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d’azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all’articolo 3; a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale e di eventuali numeri verdi regionali; a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot.

L’articolo 5 prevede che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

L’articolo 6 dispone misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici. In particolare viene novellato il comma 21, dell’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, portando a un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 30.000 la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista per il titolare dell’esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici. Si prevede che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori e che la medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l’accesso dei minori a tali giochi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su tutti gli apparecchi devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Gli apparecchi devono essere inoltre forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l’assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l’accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, stabilisce le norme attuative finalizzate alla applicazione delle disposizioni del presente comma. È infine istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d’azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità.

L’articolo 7 prevede che la persona affetta da gioco d’azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell’articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.

L’articolo 8 interviene in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie Pag. 10istantanee che devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle suddette avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l’immediata visibilità, una serie di diciture che avvertano del rischio del loro uso e l’indicazione del numero verde nazionale. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.

L’articolo 9 dispone il divieto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l’effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo.

L’articolo 10, intervenendo in materia di obblighi relativi ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo, dispone che, in deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

L’articolo 11 stabilisce che i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Si stabilisce, infine, che è fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L’articolo 12 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento attiene, da una parte, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e, dall’altra parte, alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Si ricorda, in proposito, che la maggior parte delle regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano. Vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «ordine pubblico Pag. 11e sicurezza», «ordinamento civile» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di competenza legislativa statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere g), h) ed l) della Costituzione.

 

 

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