Scommesse: il Betting Act austriaco approda in Commissione europea A norma del comma 1 dell’articolo 72 del Regolamento, il progetto di legge a firma del M5S Matteo Mantero recante modifiche
A norma del comma 1 dell’articolo 72 del Regolamento, il progetto di legge a firma del M5S Matteo Mantero recante modifiche al Decreto Balduzzi relativamente alla materia di limiti all’apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito, è stato assegnato, in sede referente, alle Commissione Finanze della Camera.
Sul progetto di legge, si esprimeranno in sede consultiva le commissioni: Affari costituzionali, Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), Bilancio, Cultura, Trasporti, Attività produttive (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), Affari Sociali, Politiche dell’UE e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
“In materia di gioco d’azzardo – ha affermato l’onorevole Matteo Mantero – vi sono stati ripetuti interventi legislativi da parte del Parlamento, fondati sull’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e i soggetti più vulnerabili, oltre che di regolare i profili di carattere fiscale; si segnala in particolare il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto «decreto-legge Balduzzi»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, che prevedeva una progressiva redistribuzione degli esercizi con gli apparecchi da gioco «territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto». Il decreto attuativo che definisse i cosiddetti luoghi sensibili, necessario ai fini dell’applicazione della norma, non è stato mai emanato.
Le regioni e i comuni al fine di contrastare la dilagante diffusione del gioco d’azzardo negli ultimi anni hanno adottato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, misure dirette non solo al contenimento dell’offerta di gioco ma anche di ordine socio-sanitario.
I provvedimenti adottati dalle regioni e dai comuni sono stati osteggiati da una moltitudine di ricorsi, molto spesso con richieste milionarie di risarcimento dei danni.
Solo di recente, grazie a due sentenze della Corte costituzionale (n. 300 del 2011 e n. 220 del 2014) si è affermato un nuovo indirizzo giurisprudenziale e gli interventi dei comuni e delle regioni in materia di gioco d’azzardo sono ora considerati legittimi e compatibili sia con il dettato costituzionale che con i princìpi dell’Unione europea.
L’attuale disciplina sul gioco d’azzardo si potrebbe definire a macchia di leopardo, con forti differenze tra regione e regione e anche all’interno della stessa regione, essendo possibili scelte differenti da parte di comuni limitrofi.
Questa proposta di legge – continua Mantero – si pone l’obiettivo di stabilire una disciplina uniforme, con misure volte a ridurre l’offerta complessiva del gioco d’azzardo, prevedendo una più idonea collocazione delle sale da gioco nel territorio, stabilendo limitazioni temporali all’esercizio del gioco e definendo in modo chiaro le competenze dei comuni in materia, ferma restando l’autonomia del comune di adottare provvedimenti più stringenti in base alle esigenze del territorio”.
PROPOSTA DI LEGGE
di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.
«7-bis. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l’ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all’esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell’orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L’orario di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore».
dell’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1 sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.
PressGiochi